Statuto

STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.

Articolo 1

E’ costituita la libera Associazione denominata “GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI”, con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.

Articolo 2

L’Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L’Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti.

Articolo 3

Possono aderire all’Associazione gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.

Articolo 4

L’adesione all’Associazione avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea Nazionale dei delegati.

Articolo 5

La Gilda degli Insegnanti si articola sul territorio nazionale in strutture periferiche di livello provinciale e regionale. Le Gilde provinciali possono designare delegazioni territoriali e di singolo istituto.

Articolo 6

L’Associazione si informa al principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da compensi e indennità.

Articolo 7

In tutti gli organismi associativi l’elezione avviene con il sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione della Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferen-ze in numero pari a quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun orga-nismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti preventivamente all’ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali dell’Associazione sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente deliberate dagli organi nazionali.

Articolo 8

Gli organi associativi durano in carica due anni.

Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono incompatibili con cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.

Articolo 9

Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea Provinciale
b) Direzione Provinciale
c) Coordinatore Provinciale
d) Assemblea Regionale
e) Coordinamento Regionale
f) Coordinatore Regionale
g) Consiglio Nazionale dei Coordinatori
h) Assemblea Nazionale
i) Direzione Nazionale
j) Coordinatore Nazionale
k) Collegio dei Probiviri
l) Collegio per il Controllo dei Conti.

Articolo 10

L’Assemblea Nazionale dei delegati provinciali è l’organo sovrano dell’Associazione, ne stabilisce la linea politica, le forme organizzative e le modalità funzionali.
E’ l’unico organo che può approvare la piattaforma contrattuale della GILDA e definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la politica scolastica nazionale.
E’ l’organo che approva ed autorizza la firma del contratto-scuola.
Delibera sulla percentuale (comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
E’ costituita dai delegati delle province in proporzione al numero degli iscritti.
E’ valida in presenza del 50 % + 1 degli aventi diritto.
Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Elegge il Coordinatore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello per il Controllo dei Conti.

Articolo 11

La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di attuazione della linea politica espressa dall’Assemblea Nazionale e alla gestione politica e organizzativa dell’Associazione, di cui coordi-na, a livello nazionale, le attività.
La Direzione Nazionale elegge al suo interno il tesoriere nazionale e un vice coordinatore facente funzioni.
La Direzione Nazionale è delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali.
La Direzione Nazionale prende atto del bilancio consuntivo, preventivo e della relazione del Teso-riere e dà un parere all’Assemblea Nazionale.
La Direzione Nazionale, in caso di gravi, accertate irregolarità delle sedi periferiche in violazione dello Statuto o del Regolamento nazionale, o nella gestione amministrativa, stabilita la decadenza degli organi, delibera la nomina di un Commissario straordinario, il quale, nei termini fissati dalla Direzione Nazionale, provvederà alla ricostituzione degli organi statutari.
Identica procedura si applica in caso di vacanza di funzionamento degli organi statutari elettivi.
Avverso le decisioni della Direzione nazionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probivi-ri che con procedura d’urgenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data del ricorso.

Articolo 12

Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi statutari collegiali nazionali.
Convoca e presiede la Direzione Nazionale.
E’ il garante del rispetto delle norme interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea Nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita la funzione di Rappresentante Legale.

Articolo 13

Il Tesoriere Nazionale ha cura delle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione. E’ tenuto a fare una relazione sul bilancio annuale alla Direzione Nazionale e nella prima Assemblea Nazionale dell’anno solare

Articolo 14

Il Consiglio Nazionale dei Coordinatori è composto da tutti i coordinatori regionali e provinciali. Ha funzioni consultive ed è convocato dal Coordinatore Nazionale, quando ne ravvisi la necessità sentiti, anche per vie brevi, i membri della Direzione Nazionale.
Il parere è obbligatorio:
a) per la programmazione dell’attività sindacale di inizio anno;
b) per l’organizzazione della campagna elettorale per il rinnovo delle R.S.U.

Articolo 15

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dall’Assemblea Nazionale fra gli iscritti all’Associazio-ne, è il massimo organo di garanzia dell’Associazione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti.
I membri del Collegio sono eletti dall’ Assemblea Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Le Assemblee Provinciali eleggono il Collegio Provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell’Associazione. Le decisioni sono inappellabili.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della stes-sa in organismi esterni.
Il Collegio Nazionale funge anche da organo di appello avverso le decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri.
Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le pro-prie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
Il Collegio deve emettere la propria decisione entro novanta giorni dalla prima riunione.
Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’Associazione.

Articolo 16

Il Collegio Nazionale per il Controllo dei Conti, eletto dall’Assemblea Nazionale fra gli iscritti, vigila sugli atti amministrativi e contabili, e ne verifica la correttezza e completezza formale. Accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri fra effettivi e supplenti.
Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente.
I membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi nell’Associazione.
I membri del Collegio per il Controllo dei Conti sono eletti dalla Assemblea Nazionale con la mag-gioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 17

L’Assemblea Regionale è composta dai delegati delle singole province eletti in seno alle Direzioni Provinciali.
Elegge al suo interno il Coordinatore Regionale e il Vicecoordinatore Regionale.
L’Assemblea Regionale delibera in merito alle tematiche di pertinenza regionale, nel rispetto della politica nazionale dell’Associazione, e autorizza la firma dei contratti regionali.

Articolo 18

Il Coordinamento Regionale, di cui sono membri di diritto i Coordinatori delle province, attua le decisioni dell’Assemblea Regionale e assicura la gestione organizzativa a livello regionale.

Articolo 19

Il Coordinatore Regionale convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il Coordinamento Regio-nale. Rappresenta l’Associazione nei confronti dell’Amministrazione pubblica regionale.

Articolo 20

L’Assemblea Provinciale può essere di delegati o di iscritti. I delegati possono essere di scuola e territoriali.
E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale.
L’assemblea elegge altresì il Collegio dei Probiviri e il Collegio per il Controllo dei Conti.

Articolo 21

La Direzione Provinciale, presieduta dal Coordinatore Provinciale, rende esecutive le decisioni dell’Assemblea Provinciale.
La Direzione Provinciale elegge al suo interno il Tesoriere provinciale, il Vicecoordinatore provin-ciale e la Delegazione provinciale per l’Assemblea Nazionale e Regionale.

Articolo 22

Il Coordinatore Provinciale, eletto con modalità definite nei regolamenti provinciali, coordina le attività provinciali secondo i deliberati degli organi statutari collegiali provinciali.
Convoca e presiede la Direzione Provinciale.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione in ambito provinciale.

Articolo 23

Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d’iscrizione;
b) dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all’incremento dell’attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall’assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.

Articolo 24

Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali sono sottoposte alla più ampia consultazione di base.

Articolo 25

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).

Articolo 26

L’Associazione può essere sciolta con delibera dell’Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Articolo 27

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.