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STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNATI
REGOLAMENTO_DI_ATTUAZIONE_DELLO_STATUTO_DELLA_GILDA_DEGLI_INSEGNANTI._
STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.
Articolo 1
E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.
Articolo 2
L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti.
Articolo 3
Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.
Articolo 4
L'adesione all'Associazione avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Nazionale dei delegati.
Articolo 5
La Gilda degli Insegnanti si articola sul territorio nazionale in strutture periferiche di livello provinciale e regionale. Le Gilde provinciali possono designare delegazioni territoriali e di singolo istituto.
Articolo 6
L'Associazione si informa al principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da compensi e indennità.
Articolo 7
In tutti gli organismi associativi 
							l'elezione avviene con il sistema del voto limitato, 
							similmente a quanto avviene per l’elezione della 
							Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere 
							preferen-ze in numero pari a quello degli eligendi. 
							Quando si tratta di persone il voto è segreto. 
							Nessun orga-nismo associativo può deliberare su 
							argomenti che non siano stati posti preventivamente 
							all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli 
							aventi diritto all’atto della convocazione. 
							All’interno dell’associazione è garantita a tutti 
							gli iscritti la più ampia libertà di espressione. 
							Gli organi provinciali e regionali 
							dell’Associazione sono tenuti a concorrere 
							all’attuazione delle iniziative democraticamente 
							deliberate dagli organi nazionali.
Articolo 8
Gli organi associativi durano in 
							carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre 
							strutture territoriali, funzionano secondo 
							regolamenti autonomamente definiti, comunque 
							coerenti con lo Statuto nazionale.
							Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e 
							nazionali sono incompatibili con cariche in partiti 
							politici, associazioni con fini sindacali, 
							sindacati.
Articolo 9
Organi dell'Associazione sono: 
							a) Assemblea Provinciale 
							b) Direzione Provinciale
							c) Coordinatore Provinciale
							d) Assemblea Regionale
							e) Coordinamento Regionale
							f) Coordinatore Regionale
							g) Consiglio Nazionale dei Coordinatori
							h) Assemblea Nazionale
							i) Direzione Nazionale
							j) Coordinatore Nazionale
							k) Collegio dei Probiviri
							l) Collegio per il Controllo dei Conti. 
Articolo 10
L’Assemblea Nazionale dei delegati 
							provinciali è l’organo sovrano dell’Associazione, ne 
							stabilisce la linea politica, le forme organizzative 
							e le modalità funzionali. 
							E’ l’unico organo che può approvare la piattaforma 
							contrattuale della GILDA e definire posizioni 
							rispetto ad argomenti che riguardino la politica 
							scolastica nazionale. 
							E’ l’organo che approva ed autorizza la firma del 
							contratto-scuola. 
							Delibera sulla percentuale (comunque non inferiore 
							ad un quarto) della quota di adesione che spetta 
							alla Tesoreria Nazionale.
							Approva il bilancio.
							E’ costituita dai delegati delle province in 
							proporzione al numero degli iscritti.
							E’ valida in presenza del 50 % + 1 degli aventi 
							diritto.
							Si dota di un Regolamento di Attuazione dello 
							Statuto.
							Elegge il Coordinatore Nazionale, la Direzione 
							Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello per il 
							Controllo dei Conti.
Articolo 11
La Direzione Nazionale delibera in 
							merito alle iniziative di attuazione della linea 
							politica espressa dall’Assemblea Nazionale e alla 
							gestione politica e organizzativa dell’Associazione, 
							di cui coordi-na, a livello nazionale, le attività.
							La Direzione Nazionale elegge al suo interno il 
							tesoriere nazionale e un vice coordinatore facente 
							funzioni. 
							La Direzione Nazionale è delegata a condurre le 
							trattative contrattuali nazionali.
							La Direzione Nazionale prende atto del bilancio 
							consuntivo, preventivo e della relazione del 
							Teso-riere e dà un parere all’Assemblea Nazionale.
							La Direzione Nazionale, in caso di gravi, accertate 
							irregolarità delle sedi periferiche in violazione 
							dello Statuto o del Regolamento nazionale, o nella 
							gestione amministrativa, stabilita la decadenza 
							degli organi, delibera la nomina di un Commissario 
							straordinario, il quale, nei termini fissati dalla 
							Direzione Nazionale, provvederà alla ricostituzione 
							degli organi statutari.
							Identica procedura si applica in caso di vacanza di 
							funzionamento degli organi statutari elettivi. 
							Avverso le decisioni della Direzione nazionale è 
							ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probivi-ri 
							che con procedura d’urgenza si pronuncia entro 
							trenta giorni dalla data del ricorso.
Articolo 12
Il Coordinatore Nazionale, 
							obbligatoriamente docente in servizio, attua la 
							politica dell’Associazione, coordina le attività 
							organizzative e quelle amministrative, secondo i 
							deliberati degli organi statutari collegiali 
							nazionali.
							Convoca e presiede la Direzione Nazionale.
							E’ il garante del rispetto delle norme interne e 
							della corretta interpretazione dei deliberati 
							dell’Assemblea Nazionale.
							Al Coordinatore Nazionale è attribuita la funzione 
							di Rappresentante Legale.
Articolo 13
Il Tesoriere Nazionale ha cura delle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione. E’ tenuto a fare una relazione sul bilancio annuale alla Direzione Nazionale e nella prima Assemblea Nazionale dell’anno solare
Articolo 14
Il Consiglio Nazionale dei 
							Coordinatori è composto da tutti i coordinatori 
							regionali e provinciali. Ha funzioni consultive ed è 
							convocato dal Coordinatore Nazionale, quando ne 
							ravvisi la necessità sentiti, anche per vie brevi, i 
							membri della Direzione Nazionale.
							Il parere è obbligatorio:
							a) per la programmazione dell’attività sindacale di 
							inizio anno; 
							b) per l’organizzazione della campagna elettorale 
							per il rinnovo delle R.S.U.
Articolo 15
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, 
							eletto dall'Assemblea Nazionale fra gli iscritti 
							all'Associazio-ne, è il massimo organo di garanzia 
							dell'Associazione, ed è composto da tre membri 
							effettivi e due supplenti. 
							Funziona sempre con la presenza di tre membri tra 
							effettivi e supplenti.
							I membri del Collegio sono eletti dall' Assemblea 
							Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
							
							Le Assemblee Provinciali eleggono il Collegio 
							Provinciale dei Probiviri.
							Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un 
							Presidente. 
							Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il 
							giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo 
							Statuto degli atti adottati dagli organi 
							dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le 
							controversie che dovessero insorgere tra organi 
							dell’Associazione. Le decisioni sono inappellabili.
							
							Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla 
							richiesta.
							Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a 
							giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti 
							che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno 
							dell’Associazione, sia quali rappresentanti della 
							stes-sa in organismi esterni. 
							Il Collegio Nazionale funge anche da organo di 
							appello avverso le decisioni dei Collegi Provinciali 
							dei Probiviri. 
							Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare 
							immediatamente le parti interessate ad inviare le 
							pro-prie controdeduzioni entro il termine di trenta 
							giorni.
							Il Collegio deve emettere la propria decisione entro 
							novanta giorni dalla prima riunione. 
							Le misure disciplinari, commisurate alla gravità 
							dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; 
							la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; 
							l’espulsione dall’Associazione.
							La carica di membro del Collegio è incompatibile con 
							qualsiasi altro incarico dirigenziale 
							nell’Associazione.
Articolo 16
Il Collegio Nazionale per il 
							Controllo dei Conti, eletto dall’Assemblea Nazionale 
							fra gli iscritti, vigila sugli atti amministrativi e 
							contabili, e ne verifica la correttezza e 
							completezza formale. Accompagna con una propria 
							relazione il bilancio annuale ed è composto da tre 
							membri effettivi e due supplenti. Funziona sempre 
							con la presenza di tre membri fra effettivi e 
							supplenti.
							Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente.
							I membri del Collegio, iscritti in servizio o in 
							quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi 
							nell’Associazione.
							I membri del Collegio per il Controllo dei Conti 
							sono eletti dalla Assemblea Nazionale con la 
							mag-gioranza dei due terzi dei votanti.
Articolo 17
L’Assemblea Regionale è composta dai 
							delegati delle singole province eletti in seno alle 
							Direzioni Provinciali. 
							Elegge al suo interno il Coordinatore Regionale e il 
							Vicecoordinatore Regionale.
							L’Assemblea Regionale delibera in merito alle 
							tematiche di pertinenza regionale, nel rispetto 
							della politica nazionale dell’Associazione, e 
							autorizza la firma dei contratti regionali.
Articolo 18
Il Coordinamento Regionale, di cui sono membri di diritto i Coordinatori delle province, attua le decisioni dell’Assemblea Regionale e assicura la gestione organizzativa a livello regionale.
Articolo 19
Il Coordinatore Regionale convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il Coordinamento Regio-nale. Rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica regionale.
Articolo 20
L'Assemblea Provinciale può essere 
							di delegati o di iscritti. I delegati possono essere 
							di scuola e territoriali. 
							E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i 
							membri della Direzione Provinciale. 
							L’assemblea elegge altresì il Collegio dei Probiviri 
							e il Collegio per il Controllo dei Conti.
Articolo 21
La Direzione Provinciale, presieduta 
							dal Coordinatore Provinciale, rende esecutive le 
							decisioni dell'Assemblea Provinciale. 
							La Direzione Provinciale elegge al suo interno il 
							Tesoriere provinciale, il Vicecoordinatore 
							provin-ciale e la Delegazione provinciale per 
							l’Assemblea Nazionale e Regionale.
Articolo 22
Il Coordinatore Provinciale, eletto 
							con modalità definite nei regolamenti provinciali, 
							coordina le attività provinciali secondo i 
							deliberati degli organi statutari collegiali 
							provinciali.
							Convoca e presiede la Direzione Provinciale.
							Ha la rappresentanza legale dell’Associazione in 
							ambito provinciale.
Articolo 23
Il patrimonio della Gilda è 
							costituito:
							a) dai beni immobili e mobili di proprietà 
							dell'Associazione
							b) da eventuali fondi di riserva costituiti con 
							eccedenze di bilancio;
							c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 
							Le entrate sono costituite:
							a) dalle quote d'iscrizione;
							b) dall'utile derivante dall'organizzazione di 
							manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
							c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento 
							dell'attivo sociale.
							Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto 
							di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di 
							gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In 
							caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio 
							sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti 
							con fini di pubblica utilità, con le modalità 
							stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli 
							eventuali organismi competenti per legge. Le quote 
							sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I 
							rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.
Articolo 24
Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali sono sottoposte alla più ampia consultazione di base.
Articolo 25
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Articolo 26
L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.
Articolo 27
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti. (torna su)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.
Articolo 1
Tutti gli Organi Statutari previsti dall’articolo 9 dello Statuto Nazionale operano nel rispetto del presente regolamento.
TITOLO 1 – STRUTTURE PROVINCIALI
Articolo 2
L’Assemblea Provinciale degli iscritti è costituita da 
						tutti gli iscritti della provincia, docenti in servizio 
						e in pensione.
						È convocata dal Coordinatore Provinciale, per posta 
						ordinaria almeno 30 giorni prima, con l’indicazione 
						dell’ordine del giorno. 
						Copia della convocazione è affissa all’albo della sede 
						provinciale. 
						Ogni Assemblea Provinciale è presieduta da un iscritto 
						eletto dall’Assemblea stessa. L’Assemblea elegge anche 
						un segretario.
						Nelle Assemblee Provinciali degli Iscritti non è ammesso 
						il voto per delega.
						
						Al fine di favorire la crescita dell’Associazione ed una 
						migliore efficienza. organizzativa, per libera decisione 
						delle Assemblee Provinciali, previo parere vincolante 
						della Direzione Nazionale, due strutture territoriali 
						provinciali contigue possono essere tra loro aggregate 
						ovvero una provincia può decidere la disaggregazione in 
						più strutture sub territoriali. In mancanza di organismi 
						provinciali costituiti, la decisione, è demandata alla 
						Direzione Nazionale. Gli organismi territoriali 
						derivanti da aggregazioni o disaggregazioni assumono le 
						stesse prerogative di quelli provinciali. La Direzione 
						Nazionale verificherà annualmente il conseguimento degli 
						obiettivi. (*)
Articolo 3
L’Assemblea Provinciale dei Delegati è composta da 
						delegati iscritti eletti nelle singole scuole o in 
						articolazioni territoriali predefinite.
						È compito della Direzione Provinciale individuare le 
						articolazioni territoriali e stabilire il rapporto 
						iscritti-delegato nel rispetto del principio di 
						proporzionalità sancito dallo Statuto.
Articolo 4
L’Assemblea Provinciale ha potere deliberante sulla 
						linea di indirizzo delle attività dell’Associazione in 
						ambito provinciale. L’Assemblea Provinciale è convocata 
						in via ordinaria una volta l’anno, in via straordinaria 
						e' convocata su richiesta di almeno un terzo degli 
						iscritti o su delibera della Direzione Provinciale.
						Ogni due anni è convocata un’Assemblea Provinciale 
						Congressuale, per il rinnovo di tutti gli organi 
						statutari.
Articolo 5
Il Coordinatore Provinciale attua la politica 
						dell’Associazione, coordina le attività organizzative e 
						quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi 
						statutari.
						E’ membro di diritto della Direzione Provinciale che 
						convoca, fissandone l’ordine del giorno, e presiede. 
						Coordina tutte le attività della Gilda provinciale 
						curando i rapporti con gli enti locali, con le 
						istituzioni provinciali, con l’amministrazione 
						scolastica, con le strutture nazionali, con la stampa 
						locale. 
						Le dimissioni del Coordinatore Provinciale, se eletto 
						dall’Assemblea Provinciale, comportano la decadenza 
						della Direzione Provinciale e la convocazione in tempi 
						brevi di una Assemblea Congressuale Provinciale indetta 
						dal Vicecoordinatore o dal componente anziano della 
						Direzione Provinciale.
Articolo 6
La Direzione Provinciale è composta dal Coordinatore e 
						da un numero di membri, sempre pari e non superiore a 
						quattordici, individuato dall’Assemblea Provinciale. 
						Nel rispetto del voto limitato le preferenze esprimibili 
						in sede di votazione sono pari ai due terzi del numero 
						degli eligendi, arrotondato per eccesso.
						Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di 
						voti. In caso di parità tra due candidati prevale 
						l’anzianità anagrafica.
						La Direzione Provinciale attua le delibere 
						dell’Assemblea Provinciale, con scelte politiche e 
						gestionali idonee a questo fine. 
						Delibera sulla attribuzione di incarichi e funzioni .
						Approva il bilancio consuntivo e quello di previsione 
						che sono a disposizione di tutti i soci, entro il primo 
						bimestre dell’anno successivo.
						Indica i destinatari dei distacchi provinciali su 
						proposta del Coordinatore.
						La Direzione Provinciale è convocata dal Coordinatore 
						Provinciale, di sua iniziativa o su richiesta della 
						maggioranza dei suoi membri, quando se ne ravvisi la 
						necessità, e comunque almeno cinque volte l’anno.
						La convocazione avviene per e-mail, per posta o per 
						telefono, con un anticipo di almeno cinque giorni; la 
						convocazione è affissa all’albo della sede provinciale.
						La Direzione Provinciale dichiara decaduto un suo 
						componente che si sia assentato per tre volte 
						consecutive senza giustificato motivo.
						I membri della Direzione Provinciale che decadano o si 
						dimettano nel corso del mandato sono sostituiti dai 
						primi dei non eletti. 
						La Direzione Provinciale elegge al suo interno, su 
						proposta del Coordinatore Provinciale, un 
						Vicecoordinatore e un Tesoriere.
						La Direzione Provinciale elegge i delegati all’Assemblea 
						Nazionale. 
						Le dimissioni della maggioranza dei membri della 
						Direzione comportano la decadenza della Direzione e del 
						Coordinatore Provinciali e la convocazione di 
						un’Assemblea Provinciale Congressuale.
Articolo 7
Il Vicecoordinatore Provinciale coadiuva il Coordinatore Provinciale e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Articolo 8
Il Tesoriere Provinciale svolge funzioni analoghe a quello nazionale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritto dal Coordinatore provinciale ed approvato dalla direzione provinciale, viene inviato alla Tesoreria nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
Articolo 9
Il Collegio Provinciale per il Controllo dei Conti, 
						eletto dall’Assemblea provinciale congressuale solo 
						quando il numero degli iscritti superi le centocinquanta 
						unità, ha funzioni analoghe a quello nazionale. 
						Redige una relazione che accompagna il bilancio 
						consuntivo provinciale annuale.
Articolo 10
Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha funzioni 
						analoghe a quello nazionale.
						In mancanza di questo organismo le sue funzioni sono 
						svolte direttamente dal Collegio Nazionale dei 
						Probiviri.
TITOLO II – STRUTTURE REGIONALI
Articolo 11
L’Assemblea Regionale si costituisce in presenza del 50% 
						dei voti più uno e previa convocazione obbligatoria 
						delle delegazioni di tutte le province. 
						Le delibere sono valide se approvate a maggioranza. 
						L’Assemblea Regionale elegge il Coordinatore regionale e 
						il Vicecoordinatore regionale facente funzioni.
						L’Assemblea Regionale si riunisce periodicamente in 
						occasione di incontri o di trattative, comunque non meno 
						di una volta all’anno, su convocazione del Coordinatore 
						Regionale o su richiesta, fatta al medesimo 
						Coordinatore, di almeno un terzo dei suoi componenti.
						L’Assemblea regionale delibera sulle risorse economiche 
						da destinare al finanziamento della struttura regionale 
						costituendo a tale scopo un apposito fondo annuale
Articolo 12
Il Coordinatore Regionale attua la politica 
						dell’Associazione, coordina le attività organizzative e 
						quelle amministrative, secondo i deliberati 
						dell’Assemblea regionale. 
						Convoca e presiede l’Assemblea Regionale e il 
						Coordinamento regionale.
						Sottoscrive contratti, accordi ed intese. 
						Al Coordinatore Regionale è attribuita la funzione di 
						Rappresentante legale a livello Regionale.
Articolo 13
Il Coordinamento Regionale è costituito dai coordinatori 
						delle province della regione.
						Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale 
						che ne è membro di diritto.
						Il Coordinamento regionale ha compiti di gestione dei 
						rapporti con le Istituzioni regionali. 
						Individua i componenti della delegazione trattante.
TITOLO III – STRUTTURE NAZIONALI
Articolo 14
1. L’Assemblea nazionale è costituita dai delegati di 
						ogni provincia.
						2. I voti attribuiti ad ogni provincia, in ragione di 
						uno ogni 50 iscritti, sono accertati in base agli ultimi 
						dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro e 
						dagli Enti Locali al momento della convocazione. 
						3. Ciascun delegato all’Assemblea nazionale può 
						esprimere sino ad un massimo di 10 voti. 
						4. I voti non possono essere ceduti a delegati di altre 
						province.
						5. Fanno altresì parte di diritto dell’Assemblea 
						nazionale: il Coordinatore nazionale, i membri della 
						Direzione nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI. 
						Ciascuno di essi ha diritto ad un voto. 
						6. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria 
						tre volte l'anno: la prima entro il mese di marzo la 
						seconda entro il mese di maggio, la terza in autunno.
						7. Assemblee nazionali straordinarie sono convocate su 
						richiesta dei due terzi della Direzione nazionale o 
						della maggioranza dei voti dell’Assemblea nazionale.
						8. L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati 
						eletti di volta in volta.
						9. L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza 
						semplice degli aventi diritto al voto.
						10. L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha 
						valore di Assemblea Nazionale Congressuale. Essa elegge 
						gli organi statutari nazionali: il Coordinatore 
						Nazionale, la Direzione nazionale, il Collegio Nazionale 
						per il Controllo dei Conti e il Collegio Nazionale dei 
						Probiviri. 
						11. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio per il 
						Controllo dei Conti sono eletti con votazione nella 
						quale sia possibile esprimere non più di tre preferenze 
						sui cinque componenti da eleggere.
						12. I tre candidati eletti con il maggior numero di voti 
						saranno i membri effettivi, il quarto e il quinto 
						saranno membri supplenti.
						13. Nei 60 gg. Precedenti, su comunicazione del 
						Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee 
						Congressuali provinciali che eleggono gli organismi 
						statutari provinciali per il biennio.
						14. Prima dell’inizio dell’Assemblea nazionale 
						congressuale, una commissione, nominata dalla Direzione 
						Nazionale, procede alla verifica della legittimità di 
						partecipazione al Congresso stesso. 
						15. Lo svolgimento dell’Assemblea nazionale avviene nel 
						rispetto dell’apposito regolamento approvato in 
						Assemblea nazionale. 
						16. Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide 
						l’attribuzione dei distacchi sindacali.
Articolo 15
La Direzione Nazionale viene eletta dall’Assemblea 
						Nazionale in due fasi:
						1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore 
						Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione 
						Nazionale; 
						2° fase – l’Assemblea Nazionale elegge i 14 restanti 
						membri della Direzione Nazionale con votazione nella 
						quale sono esprimibili non più di 10 preferenze. 
						La Direzione nazionale, convocata, di norma una volta al 
						mese, è presieduta dal Coordinatore nazionale. Nomina al 
						suo interno un segretario verbalizzante. La Direzione 
						nazionale, individuati settori nazionali di lavoro, ne 
						nomina annualmente i responsabili affidando loro 
						specifiche funzioni. La Direzione nazionale organizza 
						periodicamente a livello nazionale e regionale 
						iniziative di formazione dei dirigenti.
Articolo 16
Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritti dal Coordinatore Nazionale, vengono presentati all’approvazione della prima Assemblea Nazionale di ogni anno solare.
Articolo 17
La Delegazione politica viene eletta dalla Direzione 
						nazionale al suo interno ed è costituita da cinque 
						membri. Coordinatore e Vicecoordinatore sono membri di 
						diritto. 
						La Delegazione politica è l’organismo di gestione 
						politica in incontri ristretti a livello istituzionale.
Articolo 18
Chi sia eletto ad incarichi all’interno 
						dell’Associazione deve essere regolarmente iscritto per 
						delega o per tessere annuale. In quest’ultimo caso ha 
						l’obbligo di rinnovare la propria adesione entro il 30 
						settembre di ogni anno, ad evitare discontinuità tra il 
						momento dell’iscrizione e l’esplicazione dell’incarico
						(torna su)