Normativa
  CCNL 2000-2001
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al  secondo biennio economico 2000- 2001 del personale  del comparto Scuola
 
A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al secondo biennio economico 2000-2001 del personale  del comparto Scuola, stipulata in data 15 febbraio 2001, nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 9 marzo 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 15 marzo alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra :
 
L'Aran rappresentata dall'Avv. Guido Fantoni, Presidente f.f………………………
 
e  i rappresentanti delle seguenti Confederazioni Sindacali:
 
CGIL…………………………..
CISL…………………………..
UIL……………………………
CONFSAL……………………
 
e i rappresentati delle seguenti Organizzazioni Sindacali:
 
CGIL SNS…………………………
CISL Scuola……………………….
UIL Scuola…………………………
CONFSAL/SNALS………………..
GILDA-UNAMS…………………..
 
Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola.
 
ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
 
ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.
Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
 
ART. 3 - Relazioni sindacali a livello d’istituto
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
utilizzazione dei servizi sociali;
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;  ritorni pomeridiani;
modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.
 
Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:
criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo  sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
 
Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
 
“c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.”
 
4. All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole “da concordare tra le parti”.

 
ART. 4 - Soggetti della contrattazione integrativa a livello di  istituzione scolastica.
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
-la RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.
 
ART. 5 - Aumenti della retribuzione base
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità,  indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
 
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
 
Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
 
Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta  verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
 
ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 
ART. 7 - Retribuzione professionale docenti
Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
 
ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed amministrativi
A decorrere dall’1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo. 
 
In aggiunta all’importo definito ai sensi del comma 1, all’atto dell’inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
 
La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
 
L’indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero.
 
ART. 9 - Qualifiche del personale ATA
I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto nell’allegata tabella D.
 
ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi. 
 
In sede di contrattazione integrativa provinciale l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.
 
3.  La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della  Scuola.
 
Art.11 - Congedi parentali
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
 
Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
 
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL  4.8.1995.
 
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
 
Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
 
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
 
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
 
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
 
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
 
In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
 
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali.
 
ART. 12 - Formazione in servizio
Alla  formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema  scolastico sono destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.
 
Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
 
ART.13 - Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione
 
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
 
Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.
 
ART. 14 - Finanziamento del fondo d’istituto
In aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
 
le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché costituiscono economie riferite ad anni precedenti;
le risorse non spese  di cui alla lettera a) riferite all’anno 2001;
lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul  personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
 
Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
 
La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.
 
Le risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
 
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di  istituto
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c)  saranno impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
 
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36 del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole  si aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999.
 
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999.
 
Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico  regionale.
 
ART. 16 - Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
In considerazione della necessità di tener conto del completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita presso il Ministero della pubblica istruzione un’apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
 
Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del personale della scuola  che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.
 
ART. 17 - Personale con contratto a tempo determinato
Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.
 
ART. 18 - Sequenze contrattuali
Le parti concordano sull’esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
arbitrato e conciliazione;
congedi per motivi di studio;
banca delle ore;
contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
telelavoro;
lavoro temporaneo;
testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
 
Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza contrattuale da concludere il 3.3.2001.
 
In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1 saranno:
 a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall’autonomia;
definiti nell’ambito delle risorse già disponibili, anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.  
 
 In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti  requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
 
ART. 19 - Norma finale
Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del  CCNL 26.5.1999. 

Tabella B

 
Tabella C

Tabella D 
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del  CCNL 26.5.1999
 
 
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
servizi esterni inerenti la qualifica;
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi,  le  attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti dichiarano che la locuzione “contrattazione integrativa provinciale” riportata alla prima riga del comma 2 dell’art.10 del presente CCNL deve intendersi, ai sensi del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, come “contrattazione decentrata provinciale”.