| 
    
    
      
        
           
          -  
 
          
        
        
           
          - Contratto 
          Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al  secondo biennio economico 
          2000- 2001 del personale  del comparto Scuola 
 
          
        
        - 
         
 
        - 
        A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza 
        del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2001 sul testo 
        dell'ipotesi di accordo relativa al secondo biennio economico 2000-2001 
        del personale  del comparto Scuola, stipulata in data 15 febbraio 2001, 
        nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 9 marzo 2001, 
        sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e 
        sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di 
        bilancio, il giorno 15 marzo alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha 
        avuto luogo l'incontro tra :
 
        - 
         
 
        - 
        L'Aran rappresentata dall'Avv. Guido Fantoni, Presidente 
        f.f………………………
 
        - 
         
 
        - 
        e  i rappresentanti delle seguenti Confederazioni 
        Sindacali:
 
        - 
         
 
        - 
        CGIL…………………………..
 
        - 
        CISL…………………………..
 
        - 
        UIL……………………………
 
        - 
        CONFSAL……………………
 
        - 
         
 
        - 
        e i rappresentati delle seguenti Organizzazioni 
        Sindacali:
 
        - 
         
 
        - 
        CGIL SNS…………………………
 
        - 
        CISL Scuola……………………….
 
        - 
        UIL Scuola…………………………
 
        - 
        CONFSAL/SNALS………………..
 
        - 
        GILDA-UNAMS…………………..
 
        - 
         
 
        - 
        Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il 
        Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio 
        economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola.
 
       
      
      
        - 
         
 
        - 
        ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
 
        - 
        Il presente contratto di II biennio si riferisce al 
        periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello 
        regionale 
 
        - 
        La contrattazione collettiva su materie attualmente di 
        competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione 
        scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con 
        l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.
 
        - 
        Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui 
        all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello 
        istituzionale competente per materia.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 3 - Relazioni sindacali a livello d’istituto
 
        - 
        In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 
        e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di 
        contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle 
        oggetto di informazione:
 
        - 
        modalità di utilizzazione del personale in rapporto al 
        piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
 
        - 
        utilizzazione dei servizi sociali; 
 
        - 
        modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, 
        nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo 
        sull'attuazione della legge n. 146/1990; 
 
        - 
        attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
        luoghi di lavoro;
 
        - 
        criteri riguardanti le assegnazioni del personale 
        docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute 
        sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
        dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione 
        dell'unità didattica;  ritorni pomeridiani;
 
        - 
        modalità relative alla organizzazione del lavoro e 
        all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto 
        previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri 
        per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività 
        retribuite con il fondo d'istituto. 
 
        - 
         
 
        - 
        Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione 
        integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 
        del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le 
        seguenti materie:
 
        - 
        criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi 
        comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in 
        relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola 
        eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle 
        tipologie di attività;
 
        - 
        la misura dei compensi al personale docente ed educativo 
        per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, 
        del Contratto collettivo nazionale integrativo  sottoscritto in data 
        31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui 
        all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 
        43 del CCNL 26.5.1999;
 
        - 
        la misura dei compensi al personale ATA per le attività 
        di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni 
        miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
 
        - 
        la misura dei compensi da corrispondere al personale 
        docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione 
        il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi 
        dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle 
        proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto 
        previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
 
        - 
         
 
        - 
        Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo 
        alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente 
        lettera c):
 
        - 
         
 
        - 
        “c) verifica dell’attuazione della contrattazione 
        collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.”
 
        - 
         
 
        - 
        4. All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 
        26.5.1999 sono soppresse le parole “da concordare tra le parti”.
 
        - 
        
 
  
        - 
        ART. 4 - Soggetti della contrattazione integrativa a 
        livello di  istituzione scolastica.
 
        - 
        I soggetti sindacali titolari della contrattazione 
        integrativa a livello di istituzione scolastica sono: 
        
 
        - 
        -la RSU; 
 
        - 
        -i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di 
        categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del 
        CCNL 26.5.1999. 
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 5 - Aumenti della retribuzione base
 
        - 
        Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL 
        26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici 
        mensilità,  indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi 
        previste.
 
        - 
         
 
        - 
        Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i 
        valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle 
        decorrenze stabilite nella Tabella B.
 
        - 
         
 
        - 
        Al personale educativo spetta il trattamento economico 
        previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
 
        - 
         
 
        - 
        Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato 
        l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica 
        riconosciuta  verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
 
        - 
        Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno 
        effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività 
        aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di 
        quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, 
        sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
 
        - 
        I benefici economici risultanti dall’applicazione 
        dell’art. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi 
        ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a 
        pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti 
        dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli 
        scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 7 - Retribuzione professionale docenti
 
        - 
        Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della 
        funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che 
        investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e 
        grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei 
        docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono 
        attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori 
        articolati in tre fasce retributive.
 
        - 
          
 
        - 
        Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso 
        individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene 
        soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella 
        C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione 
        professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al 
        comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
 
        - 
         
 
        - 
        La retribuzione professionale docenti, analogamente a 
        quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 
        dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 
        31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, 
        ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed amministrativi
 
        - A decorrere 
        dall’1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di 
        provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, 
        inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.5.1999, è 
        attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra 
        la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle 
        accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del 
        Responsabile amministrativo.  
 
        - 
         
 
        - 
        In aggiunta all’importo definito ai sensi del comma 1, 
        all’atto dell’inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di 
        anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in 
        godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del 
        rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del 
        profilo di provenienza. 
 
        - 
         
 
        - 
        La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 
        viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della 
        collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni 
        economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e 
        conservatori.
 
        - 
         
 
        - 
        L’indennità integrativa speciale e la progressione 
        stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 9 - Qualifiche del personale ATA
 
        - 
        I profili professionali del personale ATA, in attesa di 
        un loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento 
        alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto 
        nell’allegata tabella D.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale 
        ATA
 
        - 
        Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni 
        aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato 
        dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 
        124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del 
        CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, 
        della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti 
        dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato 
        risultano quantificate in 35 miliardi.  
 
        - 
         
 
        - 
        In sede di contrattazione integrativa provinciale 
        l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai 
        criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
 
        - 
        assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli 
        quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
 
        - 
        riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con 
        particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed 
        elementari.
 
        - 
         
 
        - 
        3.  La distribuzione dei fondi alle singole province 
        verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa 
        sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e 
        le OO.SS. della  Scuola.
 
        - 
         
 
        - 
        Art.11 - Congedi parentali
 
        - 
        Al personale dipendente si applicano le vigenti 
        disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge 
        n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 
        53/2000. 
 
        - 
         
 
        - 
        Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni 
        della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti 
        al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, 
        integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
 
        - 
         
 
        - 
        Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli 
        articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al 
        lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 
        903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di 
        salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia 
        superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e 
        per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la 
        disciplina di cui all'art. 23 del CCNL  4.8.1995.
 
        - 
         
 
        - 
        In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano 
        comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato 
        prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura 
        ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che 
        il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante 
        periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte 
        dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene 
        accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale 
        risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il 
        rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni 
        caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
 
        - 
         
 
        - 
        Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto 
        dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive 
        modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa 
        per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati 
        complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo 
        frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità 
        di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi 
        per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, 
        pericolose o dannose per la salute.
 
        - 
         
 
        - 
        Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 
        3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi 
        previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive 
        modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori 
        padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del 
        bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza 
        retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
 
        - 
         
 
        - 
        I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, 
        nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali 
        giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di 
        computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i 
        diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro 
        del lavoratore o della lavoratrice.
 
        - 
         
 
        - 
        Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di 
        astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 
        1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice 
        madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la 
        indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici 
        giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La 
        domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di 
        ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine 
        minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel 
        caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
 
        - 
         
 
        - 
        In presenza di particolari e comprovate situazioni 
        personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al 
        precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le 
        quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal 
        lavoro.
 
        - 
         
 
        - 
        In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui 
        all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore 
        aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 
        possono essere utilizzate anche dal padre.
 
        - 
         
 
        - 
        Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli 
        contenute in norme legislative o contrattuali.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 12 - Formazione in servizio
 
        - 
        Alla  formazione in servizio, che costituisce uno 
        strumento fondamentale per la crescita del personale e per 
        l’innalzamento del livello qualitativo del sistema  scolastico sono 
        destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 
        marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.
 
        - 
         
 
        - 
        Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno 
        definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la 
        formazione di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
 
        - 
         
 
        - 
        ART.13 - Diritto di assemblea
 
        - 
        1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante 
        l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati 
        con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza 
        decurtazione della retribuzione 
 
        - 
         
 
        - 
        2. Le assemblee che riguardano la generalità dei 
        dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine 
        del giorno:
 
        - 
        singolarmente o congiuntamente da una o più 
        organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 
        1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
 
        - 
        b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli 
        componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro 
        sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
 
        - 
        c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni 
        sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, 
        del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
 
        - 
         
 
        - 
        Per quanto non previsto e modificato dal presente 
        articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista 
        dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei 
        distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative 
        sindacali e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per 
        quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 14 - Finanziamento del fondo d’istituto
 
        - 
        In aggiunta alle quote già definite nel contratto 
        collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 
        1.1.2001 nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di 
        finanziamento:
 
        - 
         
 
        - 
        le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2° 
        alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi 
        potranno essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché 
        costituiscono economie riferite ad anni precedenti;
 
        - 
        le risorse non spese  di cui alla lettera a) riferite 
        all’anno 2001;
 
        - 
        lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale 
        quota parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata 
        applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
 
        - 
        un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per 
        tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul  
        personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente 
        CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da 
        dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di 
        incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione 
        programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni 
        stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
 
        - 
         
 
        - 
        Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere 
        alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva 
        nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 
        388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito 
        fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della 
        pubblica istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e 
        di 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
 
        - 
         
 
        - 
        La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere 
        a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni 
        scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione 
        organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le 
        risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi 
        dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.
 
        - 
         
 
        - 
        Le risorse residue anche già iscritte nello stato di 
        previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento 
        dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al 
        fondo di  istituto 
 
        - 
        Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c)  saranno 
        impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno 
        professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un 
        ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in 
        riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del 
        CCNI 31.8.1999.
 
        - 
         
 
        - 
        Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le 
        risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36 
        del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole  si 
        aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono 
        finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del 
        CCNI 31.8.1999.
 
        - 
         
 
        - 
        Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) 
        sono finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione 
        delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 
        31, comma 1, del CCNI 31.8.1999.
 
        - 
         
 
        - 
        Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del 
        presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello 
        successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della 
        regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da 
        svolgere a livello di Ufficio scolastico  regionale.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 16 - Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8, del CCNL 
        26.5.1999
 
        - 
        In considerazione della necessità di tener conto del 
        completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in sede di 
        prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di 
        lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei 
        servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e 
        8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita 
        presso il Ministero della pubblica istruzione un’apposita commissione, 
        composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni 
        Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 
        30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure 
        professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto 
        alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e 
        competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di 
        accesso. 
 
        - 
         
 
        - 
        Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del 
        personale della scuola  che svolge funzioni diverse da quella di 
        titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari 
        aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 17 - Personale con contratto a tempo determinato
 
        - 
        Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 
        in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di 
        servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, 
        si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei 
        limiti di durata della nomina.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 18 - Sequenze contrattuali
 
        - 
        Le parti concordano sull’esigenza di aprire una 
        trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente 
        all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 
        giugno 2001, quali:
 
        - 
        arbitrato e conciliazione;
 
        - 
        congedi per motivi di studio;
 
        - 
        banca delle ore;
 
        - 
        contrattualizzazione degli istituti del rapporto di 
        lavoro.
 
        - 
        telelavoro;
 
        - 
        lavoro temporaneo;
 
        - 
        testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
 
        - 
         
 
        - 
        Relativamente alle materie inerenti il personale delle 
        Accademie e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza 
        contrattuale da concludere il 3.3.2001.
 
        - 
         
 
        - 
        In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al 
        precedente comma 1 saranno:
 
        - 
         a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli 
        attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il 
        modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari 
        derivanti dall’autonomia;
 
        - 
        definiti nell’ambito delle risorse già disponibili, anche 
        mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con 
        l’obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei 
        servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a 
        quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.   
        
 
        - 
         
 
        - 
         In sede di contrattazione collettiva nazionale 
        integrativa saranno definiti  requisiti, modalità e criteri di 
        erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al 
        personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE 
        o nei distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione centrale e 
        periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico 
        di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata 
        una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto 
        dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
 
        - 
         
 
        - 
        ART. 19 - Norma finale
 
        - 
        Per quanto non previsto dal presente contratto, restano 
        in vigore le norme del  CCNL 26.5.1999.  
 
         
       
     
      
      
    
      
        - 
        Tabella B
 
       
      
        
      
        -  
 
        - 
        Tabella C
 
       
        
      
        - 
        Tabella D 
 
        - 
        Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, 
        del  CCNL 26.5.1999
 
        - 
         
 
        - 
         
 
        - 
        A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
 
        - 
        Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con 
        responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, 
        attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
        preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi 
        generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
        confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere 
        materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli 
        arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica 
        sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
 
        - 
        In particolare svolge le seguenti mansioni:
 
        - 
        - sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, 
        nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza 
        degli insegnanti;
 
        - 
        - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione 
        del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non 
        scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
 
        - 
        - sorveglianza, anche notturna, con servizio di 
        portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative 
        con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività 
        scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, 
        limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e 
        convittori;
 
        - 
        - svolgimento delle mansioni di custode con concessione 
        gratuita di idonei locali abitativi;
 
        - 
        - pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, 
        degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi 
        meccanici; 
 
        - 
        - riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
 
        - 
        - compiti di carattere materiale inerenti al servizio, 
        compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni 
        convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di 
        tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina; 
        
 
        - 
        - lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche 
        in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
        
 
        - 
        servizi esterni inerenti la qualifica;
 
        - 
        ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
        nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita 
        da esse.
 
        - 
        In relazione alle esigenze emergenti nel sistema 
        formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di 
        handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a 
        specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
 
        - 
        Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari 
        forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o 
        l’erogazione di specifici compensi,  le  attività di ausilio materiale 
        agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e 
        per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e 
        bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
        dell’igiene personale.
 
        - 
         
 
        - 
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 
        - 
        Le parti concordano sull’opportunità che in sede di 
        prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda 
        per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno 
        recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del 
        Responsabile amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
 
        - 
         
 
        - 
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 
        - 
        Le parti dichiarano che la locuzione “contrattazione 
        integrativa provinciale” riportata alla prima riga del comma 2 dell’art.10 
        del presente CCNL deve intendersi, ai sensi del CCNL 26-5-1999 del 
        comparto scuola, come “contrattazione decentrata provinciale”.
 
        -  
 
       
     
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