CCNI - Comparto scuola anni 1998-2001 
         
        Rapporto di lavoro  
         
        Art. 1 Finalità del contratto integrativo  
        Art. 2 Campo di applicazione  
        Art. 3 Decorrenze e durata  
        Particolari tipologie di situazione  
         
        Art. 4 Scuole situate nelle zone a rischio  
        Art. 5 Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio  
        Formazione  
         
        Art. 6 La contrattazione  
        Art. 7 La formazione per il personale della scuola  
        Art. 8 Livelli di attività  
        Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio  
        Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie  
        Art. 11 Standard organizzativi e di costo  
        Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni 
        di partecipazione  
        Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche  
        Art. 14 I soggetti che offrono formazione  
        Art. 15 Formazione in ingresso  
        Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali  
        Art. 17 Formazione per le funzioni-obiettivo  
        Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio  
        Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree 
        a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi  
        Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
         
        Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità 
        professionale  
        Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA  
        Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici  
        Art. 24 Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999  
        Distribuzione delle risorse economiche  
         
        Art. 25 Compenso individuale accessorio  
        Art. 26 Il fondo dell’istituzione scolastica.  
        Art. 27 Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000  
        Art. 28 Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di 
        istituzioni scolastiche  
        Art. 29 Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a 
        forte processo immigratorio  
        Art. 30 Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione 
        scolastica  
        Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione 
        scolastica della flessibilità organizzativa e didattica  
        Art. 32 Attività complementare di educazione fisica  
        Art. 33 Indennità di direzione  
        Art. 34 Indennità di amministrazione  
        Progetti Speciali  
         
        Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale informatizzato  
        Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai 
        provvedimenti di stato giuridico ed economico  
        Norme di area  
         
        Docenti  
         
        Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa  
        Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione 
        docente  
        Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa gratuita  
        Capi d'Istituto  
         
        Art. 40 Conferimento di incarichi ai capi d'istituto  
        Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto  
        Art. 42 Mobilità dei capi d’istituto  
        Art. 43 Sviluppo professionale  
        Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  
         
        Art. 44 Sistema della formazione  
        Art. 45 aggiornamento  
        Art. 46 Formazione Specialistica  
        Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno 
        dell’area  
        Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori  
        Art. 49 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore 
        dei servizi generali ed amministrativi  
        Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della professionalità del 
        personale Ata  
        Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed 
        amministrativi  
        Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA  
        Art. 53 Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, 
        tecnico e ausiliario  
        Mobilità  
         
        Art. 54 Mobilita’ territoriale e professionale del Personale docente, 
        educativo ed ata  
        Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 
        educativo ed ata  
        Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria  
        Tutela della salute nell’ambiente di lavoro  
         
        Art. 57 Finalità  
        Art. 58 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
        Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali  
        Art. 60 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza  
        Art. 61 Norme di rinvio  
        
        Rapporto di lavoro 
         
        Art. 1 - Finalità del contratto integrativo 
         
        Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL 
        sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, 
        definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli 
        per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. 
        Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la 
        qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la 
        valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del 
        personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato 
        a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la 
        disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo. 
         
        Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26 
        maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. . 
         
         
         
        Art. 2 - Campo di applicazione 
         
        A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto 
        integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto 
        scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo 
        l’appartenenza alle diverse aree professionali. 
         
         
         
        Art. 3 - Decorrenze e durata 
         
        Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite 
        nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di 
        sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito 
        del perfezionamento della relativa procedura. 
         
        Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la 
        quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura 
        complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. 
         
        Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del 
        C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con 
        lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le 
        disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non 
        siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo. 
         
        Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
        integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In 
        ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 
        40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro 
        sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo 
        che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare 
        - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 
        29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei 
        controlli di legge. 
         
         
         
        Particolari tipologie di situazione 
         
        Art. 4 - Scuole situate nelle zone a rischio 
         
        Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, 
        sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad 
        operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e 
        criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica 
        sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la 
        durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al 
        fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare 
        successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al 
        contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a 
        rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto 
        integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le 
        OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.. 
         
        Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse 
        disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli 
        studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti 
        provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di 
        scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a 
        rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, 
        finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la 
        scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli 
        alunni e conseguentemente il successo scolastico. 
         
        Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla 
        base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più 
        eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei 
        progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli 
        uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale 
        , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione 
        Europea. 
         
        I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 
        settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno 
        scolastico successivo.  
         
        Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno 
        scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed 
        integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre. 
         
        Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma 
        precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della 
        citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% 
        rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile 
        ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata, 
        le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le 
        scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di 
        predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree 
        individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel 
        programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali 
        e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione 
        alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati 
        saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la 
        migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, 
        strumentali e logistiche. 
         
        I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e 
        contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo 
        flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento 
        delle scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su 
        orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche 
        iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti 
        locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme 
        concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e 
        l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato 
        pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività 
        destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e 
        cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del 
        progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di 
        personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere - ai vari livelli di 
        responsabilità e funzione - le attività previste e le connesse 
        prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione 
        può essere coinvolto nel progetto. 
         
        I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative 
        modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di 
        previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con 
        le modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto 
        il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova 
        nomina o al primo anno di trasferimento. 
         
        Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i 
        progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare 
        previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel 
        precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le 
        risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 
        percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati 
        dalle scuole di cui all’art.3 dell’Intesa. 
         
        In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica 
        e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei 
        fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le 
        specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia 
        e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, 
        progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione 
        scolastica e di tutto il personale in servizio. 
         
        Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi 
        disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di 
        assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità 
        territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, 
        comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la 
        contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico 
        funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in 
        servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo. 
         
        Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano 
        Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di 
        una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli 
        insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del 
        presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il 
        raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le 
        valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, 
        predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio 
        del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della 
        valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni 
        iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli 
        interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale 
        coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale 
        orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli 
        abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti. 
         
        La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al 
        Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo 
        inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che 
        sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al 
        fine della conferma o meno del progetto medesimo. 
         
        Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, 
        non oltre il 31 agosto. 
         
        Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al 
        personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato effettivamente 
        in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno 
        scolastico di riferimento. Il compenso è pari a: 
         
        £. 5.000.000 per i capi d’istituto;  
        £. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario 
        settimanale di insegnamento;  
        £. 2.500.000 per il responsabile amministrativo  
        £. 1.200.000 per il restante personale.  
        Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale 
        impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse 
        del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori 
        specifici, purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo 
        ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo. 
         
        In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della 
        certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole 
        sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi 
        possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante 
        emerse nel corso della sua applicazione. 
         
         
         
        Art. 5 - Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio 
         
         
        Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola, impegnato a 
        favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e degli 
        adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, 
        alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti 
        nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti 
        impegnati nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto 
        delle predette scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate 
        secondo le modalità disciplinate dal successivo art.29 del presente 
        contratto. 
         
        Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e 
        culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, 
        dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e 
        promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura 
        e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno 
        una sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo 
        1998, n.40. 
         
         
         
        Formazione  
         
        Art. 6 - La contrattazione 
         
        Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale si 
        definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle 
        risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del 
        personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, 
        Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative. 
         
        In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con 
        cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili 
        per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si individuano le 
        modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di 
        miglioramento dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto 
        integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo 
        art.24. 
         
        Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto 
        integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre 
        dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del 
        personale.  
         
        Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire 
        entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti definiscono le 
        priorità e i criteri per le iniziative territoriali di formazione 
        tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di 
        intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle 
        scuole. 
         
        Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali nel 
        settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde 
        un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico 
        e per il livello centrale. 
         
         
         
        Art. 7 - La formazione per il personale della scuola 
         
        1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente 
        disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di 
        opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una 
        risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un 
        diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di 
        istituto. 
         
        2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la 
        crescita professionale del personale, in relazione anche alle 
        trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e 
        riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché 
        all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La 
        formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, 
        del profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende 
        la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale 
        ata la formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla 
        crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 
        amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi 
        di informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo 
        di arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola 
        dell’autonomia. 
         
        3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la 
        riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in 
        particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica, all’innovazione 
        metodologico - didattica, all’espansione dell’istruzione (obbligo 
        scolastico, obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del 
        sistema integrato di formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e 
        alla formazione continua. Al personale della scuola viene data la 
        possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con 
        opportunità di carattere individuale. 
         
        4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è 
        rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito dell’aggiornamento 
        disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di ricerca e di 
        ricerca-azione.  
         
        Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno delle 
        istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in 
        collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e 
        internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale. 
         
        I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo 
        di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di 
        formatori. 
         
         
         
        Art. 8 - Livelli di attività 
         
        1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete 
        la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai 
        contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.o.f, 
        individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile 
        sul territorio. 
         
        2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi 
        professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni 
        perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie 
        professionali. 
         
        3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse 
        generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le 
        innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di 
        formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e 
        riconversione professionale, per la formazione finalizzata 
        all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il 
        coordinamento complessivo degli interventi. 
         
         
         
        Art. 9 - Osservatorio di orientamento e di monitoraggio 
         
        L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio della 
        formazione in relazione all’arricchimento professionale legato alle 
        trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e 
        alla mobilità professionale.  
         
        L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di 
        iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da 
        un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del 
        C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. In 
        sede di primo incontro i membri definiscono le modalità di 
        organizzazione e di funzionamento. 
         
        L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.  
         
        I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del 
        C.C.N.L.. 
         
        L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, 
        entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo 
        nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente decentrato 
        a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche 
        risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio. 
         
         
         
        Art. 10 - Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie 
         
        1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili 
        nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate: 
         
        per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;  
        dal 10% al 15% all’amministrazione periferica;  
        per non più del 35% all’amministrazione centrale.  
        Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la 
        formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, 
        previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono 
        assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% 
        all’amministrazione centrale. 
         
         
         
        Art. 11 - Standard organizzativi e di costo 
         
        Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo, 
        considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le 
        azioni di interesse generale. 
         
        Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono: 
         
        distinzione tra ruoli di committenza e ruoli di gestione diretta;  
        impostazione degli interventi per progetti;  
        organizzazione modulare dei progetti e loro integrazione in percorsi 
        finalizzati;  
        individuazione dei formatori sulla base del loro curriculum 
        professionale;  
        certificazione delle competenze raggiunte;  
        valutazione di impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione dei 
        risultati.  
        Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare 
        prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale 
        delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard 
        di costo: 
         
        finanziamento di tutte le voci di spesa delle varie fasi dei progetti di 
        formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità di 
        tecnologie nella formazione a distanza);  
        adozione di criteri di economicità con confronto comparativo dei costi 
        tra diverse soluzioni organizzative;  
        sinergia con le azioni già in corso o progettate anche da altri 
        soggetti;  
        previsione di costo per tipologia di corsi (corsi in rete, 
        partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e per singoli 
        profili professionali.  
        controllo di gestione dei progetti di formazione.  
        Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli 
        standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta 
        attraverso le direttive annuali sulla formazione. 
         
         
         
        Art. 12 - Il diritto alla formazione del personale docente e le 
        condizioni di partecipazione 
         
        1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire 
        pari condizioni di fruizione a tutto il personale.  
         
        2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel 
        corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di 
        formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio 
        e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi 
        vigente nei diversi gradi scolastici.  
         
        3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con 
        la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile 
        dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di 
        formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta a quanto 
        stabilito dal precedente comma 2. 
         
        Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento 
        dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che 
        partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di 
        formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di 
        fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di 
        formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il 
        completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli 
        insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un 
        carattere di priorità. 
         
        La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche 
        mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati 
        all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti 
        dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
         
         
        Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero 
        dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la 
        Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire 
        l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei 
        crediti formativi.  
         
        I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi 
        compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nell’ambito 
        della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici 
        provinciali. 
         
        All’interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto 
        ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di 
        specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla 
        mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di 
        istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio, 
        garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione 
        dell’orario di lavoro. 
         
        Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei 
        programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative organizzate 
        dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio 
        a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la 
        partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di 
        missione e il rimborso delle spese di viaggio. 
         
        Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e 
        personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che 
        fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con 
        la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica 
        di competenze.  
         
        Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della 
        professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli 
        specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e 
        alla certificazione. 
         
        Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione 
        l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno 
        1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui 
        corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle 
        tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 
         
        A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce un’informazione 
        preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento ai 
        soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del C.C.N.L.. 
         
         
         
        Art. 13 - Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche 
         
        1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di 
        aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal 
        Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione 
        dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni 
        individuali. 
         
        Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro 
        e si può avvalere delle offerte di formazione promosse 
        dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e 
        privati qualificati o accreditati.  
         
        Il Piano si articola in iniziative: 
         
        promosse prioritariamente dall’amministrazione;  
        progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in 
        collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università (anche in regime di 
        convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici 
        e privati qualificati e/o accreditati;  
        proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.  
         
         
        Art. 14 - I soggetti che offrono formazione 
         
        1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema 
        dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di 
        introdurre il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie 
        per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da 
        parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione. 
         
        2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale 
        della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, 
        gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le 
        associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono 
        la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, il Ministero può 
        riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e 
        associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base 
        dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e 
        dell’effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, 
        delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e 
        della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione. 
         
        3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le 
        OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di 
        soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per 
        sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. 
        I criteri di riferimento sono:  
         
        la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità 
        contenute nello statuto;  
        l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della 
        scuola;  
        l’esperienza accumulata nel campo della formazione;  
        le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;  
        l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione 
        metodologica condotte nel settore specifico;  
        il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a 
        specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza 
        funzionale di compiti e di competenze;  
        la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio 
        e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;  
        il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  
        la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei 
        processi di sviluppo professionale del personale della scuola;  
        la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di 
        lavoro;  
        la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la 
        valutazione delle singole azioni di formazione.  
        I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui 
        al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di 
        interesse generale promossi dall’amministrazione. 
         
        Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o 
        in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate 
        infrastrutture.  
         
        6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui 
        i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a 
        livello territoriale. 
         
        7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e 
        accreditati sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione. 
        Possono essere riconosciute, inoltre, dall’amministrazione centrale e 
        periferica - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative 
        di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai 
        precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti 
        nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a 
        livello provinciale Tenendo anche conto degli standard organizzativi il 
        Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi entro 
        60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.  
         
        8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti 
        sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12, comma 
        12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, 
        relativa alle iniziative proposte al personale della scuola. 
         
         
         
        Art. 15 - Formazione in ingresso 
         
        Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di 
        formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo 
        definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti 
        contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di 
        scuole.  
         
        L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di 
        personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con 
        il sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento 
        teorico. 
         
        Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità 
        opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della 
        conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva 
        dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute. 
         
         
         
        Art. 16 - Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali 
         
        Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la 
        realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi 
        finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle 
        risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla 
        formazione. 
         
         
         
        Art. 17 - Formazione per le funzioni-obiettivo 
         
        Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le 
        funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L., 
        l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei 
        crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei 
        relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le 
        modalità di certificazione. L’amministrazione predispone un piano di 
        azione con le seguenti caratteristiche: 
         
        in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L. si organizzano i corsi di 
        formazione, di almeno 30 ore, con un’impostazione modulare e, ove 
        possibile, in parte a distanza;  
        l’amministrazione periferica assicura, con un’adeguata programmazione, 
        che siano garantite l’offerta e la fruizione dei corsi, coordinando gli 
        interventi;  
        i corsi saranno realizzati dall’amministrazione periferica, da reti di 
        scuole, dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti 
        qualificati e/o accreditati.  
        In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai 
        corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni 
        successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i 
        corsi saranno disponibili per i docenti interessati. 
         
         
         
        Art. 18 - Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio 
         
        1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione 
        promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi 
        di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della 
        legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo 
        scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di 
        formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle 
        tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
         
        2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti 
        delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di 
        istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni 
        dell’Osservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e 
        si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, 
        nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul 
        territorio. 
         
         
         
        Art. 19 - Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle 
        aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi 
         
        Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo 
        immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate 
        l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività 
        formative:  
         
        pronto intervento linguistico,  
        corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed 
        adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,  
        approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,  
        produzione e diffusione di materiali didattici.  
        A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua 
        italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, 
        possono anche essere offerti dall’Università come corsi di 
        perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto 
        intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse 
        didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e 
        dell’informazione.  
         
        Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e 
        l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti 
        qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate 
        o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione 
        delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e 
        delle associazioni di volontariato riconosciute. 
         
        Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’amministrazione 
        realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste 
        dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione. 
         
         
         
        Art. 20 - Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari 
         
        1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono 
        l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che 
        operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle 
        scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli 
        istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno 
        sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in 
        collaborazione con l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative 
        siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali 
        settori. 
         
        2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e 
        processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le 
        metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle 
        strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e 
        professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione 
        delle competenze).  
         
        3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione 
        anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della 
        formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la 
        formazione professionale.  
         
        4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti 
        penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie 
        intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la 
        programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività. 
         
         
         
        Art. 21 - Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità 
        professionale 
         
        1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla 
        riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità 
        professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa 
        annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla 
        mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di 
        mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare 
        o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale. 
         
        2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni 
        l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e 
        percorsi strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della 
        comunicazione e dell’informazione e anche in collaborazione con le 
        Università. 
         
        3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui 
        fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione 
        dell’Osservatorio nazionale.  
         
         
         
        Art. 22 - Il sistema di formazione del personale ATA 
         
        La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per 
        lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in 
        corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi 
        dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della 
        formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito 
        dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo. 
         
         
         
        Art. 23 - Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici 
         
        La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ 
        settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al 
        comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 
        maggio 1999. 
         
         
         
        Art. 24 - Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999 
         
        Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma 2 del 
        precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato 
        dall’allegata tabella F. 
         
        Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse disponibili, 
        i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo 
        quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6, 
        rispetterà le seguenti priorità:  
         
        arricchimento professionale richiesto dalle modifiche di ordinamento e 
        in relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;  
        riconversione e riqualificazione professionale;  
        promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle pari 
        opportunità;  
        progettazione e avvio della formazione del personale docente in 
        relazione agli specifici istituti contrattuali;  
        progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA;
         
        realizzazione della formazione dei capi di istituto;  
        La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà con il 
        ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la 
        formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo 
        delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della 
        stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste 
        e in corso di completamento.  
        Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in 
        termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla 
        qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i 
        seguenti criteri: 
         
        previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio, a 
        livello nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione 
        con l’Osservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento del 
        servizio ispettivo tecnico;  
        inserimento di specifiche attività di monitoraggio e di valutazione nei 
        progetti di interesse generale.  
        Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della 
        pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma 
        del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.  
         
         
         
        Distribuzione delle risorse economiche 
         
        Art. 25 - Compenso individuale accessorio 
         
        A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale 
        statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e 
        delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli 
        ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria 
        indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde 
        mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: 
         
        dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con 
        rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di 
        religione cattolica con progressione di carriera;  
        dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al 
        personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo 
        determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno 
        scolastico;  
        dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi 
        per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con 
        rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività 
        didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con 
        impiego di durata annuale.  
        Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale 
        docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante 
        i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui 
        al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 
         
        Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e 
        dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto 
        nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene 
        pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui 
        agli artt.33 e 34.  
        Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale 
        indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello 
        indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i 
        mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato 
        assimilate al servizio;  
        Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio 
        inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 
        1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato 
        assimilate al servizio.  
        Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è 
        assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del 
        C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del 
        C.C.N.L..  
        Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino 
        la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa 
        misura.  
        Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato 
        senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con 
        contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto 
        all’orario risultante dal contratto.  
        Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i 
        compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le 
        direzioni provinciali del tesoro (DPT).  
        Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio 
        nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto 
        retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.  
        Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 
        e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, 
        risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.  
         
         
        Art. 26 - Il fondo dell’istituzione scolastica. 
         
        A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni 
        scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali, 
        i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le 
        accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo 
        dell’istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le 
        prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal 
        personale docente, educativo ed ata per sostenere il processo di 
        autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che 
        emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute 
        sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del 
        servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e 
        all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in 
        relazione alla domanda proveniente dal territorio.  
         
        Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle 
        tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto. 
         
         
         
        Art. 27 - Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000 
         
        Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dei 
        centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della 
        pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate 
        nell’allegata tabella G; 
         
        Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti 
        disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione scolastica 
        finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi 
        comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti 
        pubblici o soggetti privati;  
        Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dall’art.42, comma 
        5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste 
        dall’art.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli 
        istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro 
        ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e dalle 
        risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea - non 
        utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo 
        art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei 
        compensi da corrispondere al personale docente a fronte della 
        flessibilità didattica.  
        Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del 
        presente contratto: 
         
        la quota già utilizzata per finanziare le indennità di direzione e di 
        amministrazione;  
        la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI), 
        finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del 
        fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo 
        grado;  
        Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è pari a 4/12 
        per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i 
        conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente 
        contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12 
        dell’anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 
        sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art.71 del 
        C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora disapplicato. 
         
        Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono 
        riservate: 
         
        per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l’erogazione di una 
        maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti nel 
        successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle 
        scuole sedi di centri territoriali permanenti per l’educazione degli 
        adulti e alle scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari;  
        per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione:  
         
        per l’assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di una quota 
        di 1 miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive prestate dal 
        personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;  
        per le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art. 34, comma 3; 
         
        per una quota, pari a 500 milioni per l’erogazione al personale docente 
        ed educativo dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo, nei casi in 
        cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi 
        dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente;
         
         
        per una quota pari a 2 miliardi per l’erogazione del compenso per 
        l’effettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al 
        personale educativo ed ata dei convitti nazionali, degli educandati 
        femminili statali e delle scuole speciali statali;  
        per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior impegno del 
        personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente 
        presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i 
        criteri di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo 
        art.29 .  
        Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a livello 
        centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario 
        confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica. 
         
        Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla 
        fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità 
        nell’esercizio successivo. 
         
        Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle 
        risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli 
        stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia livello di 
        Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al 
        numero dei posti previsti nell’organico di diritto per il personale 
        docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento 
        complessivo della scuola. 
         
         
         
        Art. 28 - Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di 
        istituzioni scolastiche 
         
        Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del 
        provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo 
        dell’istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al 
        lordo dipendente: 
         
        £. 693.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il 
        personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado, 
        compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle 
        accademie e conservatori;  
        £. 693.000 per ciascun posto di personale docente previsto nell’organico 
        di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;  
        £. 900.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il 
        personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al 
        parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva è 
        comprensiva del finanziamento per le attività correlate agli interventi 
        didattici educativi ed integrativi.  
        Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti 
        tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono 
        assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure 
        indicate a fianco di ciascuna tipologia: 
         
        £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso istituti di 
        detenzione e pena;  
        £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i presidi 
        ospedalieri;  
        £. 2.000.000, per l’istituzione scolastica individuata come sede di 
        riferimento didattico e organizzativo per l’attività dei centri 
        territoriali permanenti per l’educazione per gli adulti;  
        £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi 
        serali curriculari;  
        I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati 
        a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ata 
        (art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di ulteriori eventuali 
        risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di 
        incontrarsi entro il 30 giugno 2000. 
         
        La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) 
        del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in 
        relazione all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso 
        le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui 
        al comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero 
        della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai 
        provveditorati agli studi. 
         
         
         
        Art. 29 - Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a 
        forte processo immigratorio 
         
        Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole di cui 
        all’art.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo dell’istituzione scolastica 
        una somma pari a £.10 miliardi. 
         
        Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà un numero di 
        scuole tale da consentire l’erogazione di una significativa 
        maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le 
        strategie necessarie all’accoglienza e all’integrazione di alunni 
        provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi. 
         
        In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le informazioni 
        necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà, d’intesa con le OO.SS 
        firmatarie del C.C.N.L. , a definire i criteri e le misure di erogazione 
        di detta somma.  
         
        Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola 
        avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno. 
         
         
         
        Art. 30 - Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione 
        scolastica 
         
        L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse del fondo, dovrà 
        tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di 
        scuola che eventualmente la compongano. 
         
        Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie 
        disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e 
        organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, 
        eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in 
        correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o 
        d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio 
        dei docenti .  
         
        Con il fondo vengono retribuite: 
         
        la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
         
        le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello 
        svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un 
        massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti 
        all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con 
        esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste 
        dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste 
        dal successivo art. 32;  
        le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono 
        nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla 
        produzione di materiali utili per la didattica, con particolare 
        riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.42, 
        comma 3 - lettera a) del CCNL–Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore 
        annue;  
        le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in 
        prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero 
        nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a 
        particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse 
        all’attuazione dell’autonomia;  
        attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di 
        collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art.19, comma 4 del 
        C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non 
        di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non 
        è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.  
        ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto 
        nell’ambito del POF.  
         
         
        Art. 31 - Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione 
        scolastica della flessibilità organizzativa e didattica 
         
        La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni 
        connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità 
        dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione 
        dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività 
        scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei 
        decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione. 
         
        Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che 
        abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere 
        prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura 
        forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde 
        tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell’istituzione 
        scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27, 
        comma 3. 
         
         
         
        Art. 32 - Attività complementare di educazione fisica 
         
        Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 
        settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica 
        nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate 
        nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che 
        può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli 
        studenti. 
         
        Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno 
        scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura 
        oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 
        4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di 
        educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione 
        scolastica. 
         
        Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, 
        nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso 
        per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente 
        articolo. 
         
         
         
        Art. 33 - Indennità di direzione 
         
        Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi d’istituto, ivi compresi 
        gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di 
        educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle 
        accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità 
        accessoria di direzione.  
         
        Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli 
        istituti superiori per le industrie artistiche. 
         
        L’indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo 
        incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di 
        convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.  
         
        Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel 
        caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente 
        l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica 
        interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella 
        spettante al capo d’istituto ovvero nella misura intera per il docente 
        vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la 
        quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in 
        relazione al proprio status di docente. 
         
        L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute 
        previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i 
        sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella 
        tabella B, allegata al presente contratto: 
         
        da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il 
        compenso individuale accessorio;  
        dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni 
        scolastiche;  
        limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di 
        personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la 
        complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di 
        posti.  
        L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono 
        i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di 
        stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta 
        indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per 
        ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di 
        servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione 
        dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura. 
         
        Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni 
        provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli 
        interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 
        e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui 
        alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.  
         
        Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art.50 
        del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i 
        relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente 
        presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di 
        titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di 
        ultima titolarità:  
         
        I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera 
        a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro 
        competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi; 
         
        II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e 
        alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del 
        precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica della 
        sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità. 
         
        L’indennità in questione compete, relativamente all’importo in misura 
        fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi 
        d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero. 
         
        Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione 
        dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo 
        d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a 
        livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento 
        destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle 
        scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole 
        stesse.  
         
        Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi 
        i criteri di determinazione dell’indennità di direzione stabiliti dal 
        contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998. 
         
        Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente istituto 
        contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione, 
        ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono 
        previste dal 3° alinea del comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere 
        dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota 
        utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento 
        dell’indennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli 
        di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero 
        della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei 
        capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero 
        della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di 
        istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e 
        artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed 
        educativi integrativi.  
         
        Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di cui 
        all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per l’anno 
        scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto 
        dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla 
        copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti 
        contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo lordo tabellare 
        dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri 
        per l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, 
        in sede di contrattazione integrativa. 
         
        Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto 
        contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica. 
         
         
         
        Art. 34 - Indennità di amministrazione 
         
        Il C.C.N.L., all’art.35, prevede che ai direttori amministrativi dei 
        conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili 
        amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle 
        istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di 
        amministrazione.  
         
        Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori 
        amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità di 
        amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante 
        al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile 
        amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in 
        questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al 
        direttore amministrativo senza responsabilità di firma. 
         
        Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato 
        implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di 
        amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al 
        personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, 
        detratto l’importo del compenso individuale accessorio spettante al 
        sostituto nella sua qualità di personale non docente. 
         
        L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi 
        criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione a favore 
        dei capi d’istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate 
        nella tabella C allegata al presente contratto.  
         
        Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere dal 1° 
        settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di 
        quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.  
         
        Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto 
        contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica. 
         
        Progetti Speciali 
         
         
         
        Art. 35 - Snellimento burocratico libretto personale informatizzato 
         
        In attuazione dell’art.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i 
        criteri per l’attivazione di un progetto nazionale volto alla 
        istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile. 
         
        L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto 
        delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, 
        dei percorsi professionali e di disporre degli elementi necessari per 
        una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed 
        economico, al fine di eliminare l’arretrato esistente. 
         
        Il libretto conterrà di ogni persona: 
         
        i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il domicilio, il 
        recapito telefonico, il tipo di contratto di assunzione;  
        i titoli di studio e professionali;  
        i servizi militari o equiparati, con indicazione della data iniziale e 
        finale della prestazione;  
        i servizi di ruolo e non di ruolo presso istituzioni scolastiche, con 
        indicazione della data iniziale e finale della prestazione;  
        i servizi prestati presso altre Amministrazioni statali, Enti di diritto 
        pubblico, Azienda autonome, Libere Università, con l’indicazione della 
        data iniziale e finale della prestazione;  
        i periodi e servizi resi in qualità di lavoratore autonomo, libero 
        professionista o alle dipendenze di privati, con l'indicazione della 
        data iniziale e finale della prestazione;  
        l’anzianità ai fini giuridici ed economici e soltanto ai fini economici 
        posseduta alla data di istituzione del libretto.  
        Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione 
        sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4 gennaio 
        1968, n.15, come modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15 maggio 
        1997, n.127. 
         
        Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al personale 
        faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto  
         
        Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e 
        consegnato al momento della stipula del contratto individuale. 
         
        L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei 
        seguenti elementi: 
         
        qualifica;  
        professionalità;  
        esperienza;  
        capacità di proposta di soluzione.  
        L’avvio della procedura è prevista con l’inizio dell’anno 2000, 
        compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione 
        alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti 
        richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze 
        temporanee precise che saranno monitorate e valutate 
        dall’amministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali 
        firmatarie del contratto. 
         
        Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da 
        definire entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con 
        le OO.SS. firmatarie, saranno predisposte dal CED. 
         
        La valutazione della produttività e dei risultati si basa sull’entità, 
        frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un 
        metro di misura di ampiezza variabile a seconda della complessità 
        dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato nei tempi 
        stabiliti. 
         
         
         
        Art. 36 - Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai 
        provvedimenti di stato giuridico ed economico 
         
        Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 da parte dell’Amministrazione 
        Centrale sarà avviata un’attività di rilevazione delle pratiche di stato 
        giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda che prevederà 
        una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione dovrà 
        concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa la fase 
        della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le 
        modalità di attuazione del progetto.  
         
        Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi 
        costituiti con priorità da personale in soprannumero, tenendo conto 
        anche degli elementi specificati nel punto 3 del precedente art.35. Per 
        la complessità della natura dei provvedimenti da produrre, saranno 
        organizzati specifici corsi di formazione. 
         
        Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle unità di 
        personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei 
        provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in esercizio. 
         
         
         
        Norme di area 
         
        Docenti 
         
        Art. 37 - Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
         
        Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola 
        dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno 
        aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica 
        dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 
        n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro 
        funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 
        1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi 
        ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni 
        anno e, comunque, non oltre il 31 agosto. 
         
        Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato 
        allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate 
        funzioni-obiettivo. 
         
        Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi 
        incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene 
        predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le 
        OO.SS. firmatarie del presente contratto. 
         
        Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla 
        suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale 
        per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle 
        funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del 
        comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di 
        istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze 
        avvengono secondo le disposizioni vigenti. 
         
        Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della 
        applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni 
        obiettivo. 
         
        Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il 
        conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti 
        in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 
        50 unità o più di 50. 
         
        Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati 
        sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al 
        personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio 
        sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni 
        obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati 
        predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. 
        Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni 
        obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna, 
        elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado. 
        A ciascuna istituzione scolastica italiana all’estero sono assegnate 
        funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di 
        contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari 
        esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del presente 
        comma. 
         
        Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori 
        unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni 
        strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio 
        più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, 
        delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, 
        delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o 
        corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali 
        e le carceri. 
         
        Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle 
        lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo 
        riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, 
        altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali 
        necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio 
        dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può 
        avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i 
        docenti che ne hanno interesse presentano la domanda. 
         
        Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono 
        adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con 
        sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi 
        in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a 
        coordinamento dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono 
        prese congiuntamente con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel 
        centro. 
         
        Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la 
        fine del mese di novembre. 
         
        Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle 
        aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni 
        autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo 
        da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7. 
         
        Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con 
        motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni 
        obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato 
        la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione 
        in servizio di cui all’art.17 del presente contratto. (formazione)La 
        dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera 
        durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per 
        l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni. 
         
        Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e 
        valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi 
        risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione 
        didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e 
        le competenze coerenti con l'incarico da attribuire. 
         
        A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle 
        competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di 
        formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi 
        dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno 
        specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto 
        di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui 
        all’art.14 del C.C.N.L.. 
         
        Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono 
        in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la 
        formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata 
        motivazione.  
         
        A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle 
        attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio 
        dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante 
        incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare 
        svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una 
        valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per 
        gli anni scolastici successivi. 
         
         
         
        Art. 38 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione 
        docente 
         
        Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del 
        C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei 
        docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista 
        dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e 
        retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità 
        acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono: 
         
        i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma 3, 
        del citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti con 
        contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola in 
        esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra 
        individuati per aree disciplinari omogenee;  
        i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione:  
        i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;  
        le modalità delle valutazioni periodiche finalizzate alla conservazione 
        della maggiorazione retributiva.  
        Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato 
        ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione 
        retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a 
        tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti 
        requisiti. 
         
        1. Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima 
        applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni 
        contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del 
        citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei 
        candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento 
        per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle 
        competenze professionali e della capacità di relazione. 
         
        2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima 
        applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento 
        economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a 
        £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo 
        indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla 
        nomina in ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda 
        di partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi commi 
        5 e 6.  
         
        3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti 
        requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree 
        disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed 
        elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata 
        dal Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di 
        essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli 
        insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna 
        provincia al 31 dicembre 1999. 
         
        4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli 
        studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote 
        rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola 
        elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola 
        secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei 
        docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei 
        predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la 
        dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti 
        aree omogenee: 
         
        linguistico storico filosofico artistico-espressiva  
        scientifico-tecnica.  
        Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all’estero partecipano 
        alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di 
        appartenenza. 
         
        5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite 
        delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel 
        presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva 
        che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero 
        della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole tra di 
        loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a 
        partecipare su domanda presentata presso la scuola di titolarità gli 
        insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con 
        contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla 
        nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi 
        successivi.  
         
        Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi 
        e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso. 
         
        Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata 
        dell'1.1.2001. 
         
        6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase 
        riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito 
        della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda 
        fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, 
        predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze 
        tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta 
        all’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, 
        anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento 
        professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si 
        svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli 
        alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in 
        alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al 
        candidato stesso la trattazione di una unità didattica destinata agli 
        alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal 
        Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre 
        1999. 
         
        7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in 
        evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali 
        previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle 
        esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve 
        consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo 
        omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro 
        della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, 
        sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del 
        candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia 
        partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la 
        collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i 
        rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali svolte 
        nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di 
        valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art.11 del T.U. 
        approvato col decreto legislativo 297/1994. 
         
        8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal 
        Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della 
        trattazione alternativa dell’unità didattica destinata agli alunni 
        concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50%alla 
        formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo 
        da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali 
        alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i 
        punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività previste 
        dalla procedura di selezione medesima.  
         
        9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione 
        sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti 
        cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero 
        corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della 
        commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o 
        ufficio indicato dal provveditore agli studi. 
         
        10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite 
        secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito 
        il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato 
        uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione, 
        come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di 
        maggiorazioni retributive. 
         
        Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare 
        unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione. 
         
        I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono 
        frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica 
        istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto 
        contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato 
        dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare 
        omogeneità al lavoro loro assegnato. 
         
        11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, 
        agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei 
        requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni 
        retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo modalità 
        di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno 
        stabiliti particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che 
        terranno conto della specificità del profilo professionale di detto 
        personale. 
         
        Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il 
        diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive 
        saranno stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del 
        presente contratto entro la scadenza del primo anno di applicazione 
        dell'istituto. 
         
        Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per 
        l’erogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni 
        costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico delle 
        disponibilità finanziarie destinate nell’anno 1999 dal C.C.N.L. 
        all’istituto previsto dall’art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto 
        necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione 
        accessoria di cui al comma 2. 
         
         
         
        Art. 39 - Personale docente avente diritto alla mensa gratuita 
         
        1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L. 
        l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità 
        della fruizione della mensa gratuita da parte del personale avente 
        titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i 
        risultati della rilevazione. 
         
        2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di 
        bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, 
        viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di 
        rideterminare le categorie di personale docente a cui riconoscere la 
        gratuità della mensa scolastica. 
         
        3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione 
        comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di 
        attribuzione agli stessi delle relative provvidenze economiche di 
        spettanza. 
         
         
         
        Capi d'Istituto 
         
         
         
        Art. 40 - Conferimento di incarichi ai capi d'istituto 
         
        L’Amministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo 
        criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i 
        seguenti incarichi temporanei e/o a termine: 
         
        coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e 
        regionale, collaborazione in studi e ricerche;  
        reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare 
        per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza 
        nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole 
        secondarie;  
        tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;  
        coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove 
        sia preposto a scuole "polo";  
        progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di 
        riqualificazione del personale.  
        Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto: 
         
        dell’esito positivo della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L. e 41 
        del presente contratto integrativo.  
        della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli 
        professionali, scientifici e di cultura posseduti;  
        della congruità di tale competenza rispetto all’incarico da affidare;
         
        della compatibilità dell’incarico con il pieno assolvimento da parte del 
        capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
         
        della disponibilità degli interessati.  
        L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto 
        affidatario dell’incarico in applicazione dei criteri di cui al 
        precedente comma. 
         
        L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell’oggetto, del 
        luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è 
        a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. 
         
        I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione nel 
        conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle 
        OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.. 
         
        Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni 
        territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di 
        tutti gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica. L'organo 
        dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è 
        tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento 
        stesso all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede 
        di servizio del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono 
        prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di 
        riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7 
        agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre 
        1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135. 
         
        Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli 
        incarichi conferiti ai capi d’istituto da soggetti diversi 
        dall’amministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in 
        riferimento al regime autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio 
        1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
         
        Disapplicazioni: 
         
        E’ disapplicato l’art.33 del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995. 
         
         
         
        Art. 41 - Valutazione dei Capi d'Istituto 
         
        E’ istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di 
        valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal 
        Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è 
        composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in 
        tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata 
        preferibilmente nel settore scolastico o pubblico. 
         
        Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente 
        scolastico. 
         
        Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 
        unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime 
        modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80. 
         
        In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di 
        tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da 
        altro dirigente.  
         
        Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la 
        partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività 
        istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio. 
         
        Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del 
        presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri 
        da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi 
        saranno resi noti e pubblicizzati. 
         
        Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e 
        le modalità per l’attivazione di iniziative di formazione dei componenti 
        i nuclei di valutazione. 
         
        Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere 
        conto del contesto socio-economico in cui opera il capo d’istituto e dei 
        risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi 
        definiti dalla scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa. I 
        nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d’istituto in 
        ordine a: 
         
        direzione e organizzazione dell’istituzione scolastica; 
         
        relazioni interne ed esterne; 
         
        innovazione e sviluppo; 
         
        valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie 
        e strumentali a disposizione. 
         
        Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa 
        nell’Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i 
        risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti 
        organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e 
        dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema 
        scolastico e all’attuazione dell’autonomia. 
         
        Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere 
        al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed 
        effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.  
         
        In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, 
        che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico 
        1999-2000. 
         
        Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei 
        di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del 
        dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un 
        rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o 
        comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia. 
         
        Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra 
        coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai 
        quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le 
        risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici 
        attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000 annui a 
        2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con 
        contratto a tempo indeterminato. L’indennità è attribuita in una unica 
        soluzione al termine dell’anno scolastico di riferimento. 
         
        Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione 
        giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo 
        obbligatorio di conciliazione di cui all’art.69 del D.Lgs.n.29/93 e 
        successive modificazioni ed integrazioni. 
         
        A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti 
        informativi e i giudizi complessivi annuali. 
         
         
         
        Art. 42- Mobilità dei capi d’istituto 
         
        Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti 
        per l’inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai 
        sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilità 
        territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo 
        grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola secondaria di 
        secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già 
        titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. 
        Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l’applicazione dei 
        criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una 
        all’altra fascia riconoscendo come requisito di precedenza 
        l’abilitazione per uno degli insegnamenti dell’istruzione secondaria 
        superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, 
        sarà considerata sufficiente una laurea che dà accesso ad almeno uno 
        degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il 
        possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola 
        secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo 
        grado. 
         
        La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai 
        seguenti principi e criteri generali : 
         
        semplificazione e snellimento delle procedure;  
        adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o 
        contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del 
        funzionamento del sistema stesso;  
        ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e 
        dell’assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro 
        efficacia;  
        disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, 
        della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle 
        condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché 
        determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al 
        reclutamento.  
        Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno 
        definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione 
        dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, 
        ai fini della mobilità. 
         
        Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o 
        utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in altra provincia 
        in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e 
        utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza 
        personale su richiesta delle competenti autorità. 
         
        Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono 
        confermate le disposizioni relative alla mobilità d’ufficio del 
        contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999. 
         
        Disapplicazioni:  
         
        E’ disapplicato l’art.37 del CCNL-Scuola del 4.8.1995. 
         
         
         
        Art. 43 - Sviluppo professionale 
         
        Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono 
        determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a 
        conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica 
        dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.  
         
         
         
        Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
         
        Art. 44 - Sistema della formazione 
         
        Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e 
        ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:  
         
        aggiornamento;  
        formazione specialistica;  
        formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area;  
        formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.  
        Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed 
        integrato di formazione che prevede l’acquisizione di crediti formativi 
        da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una 
        valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che 
        può essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli 
        ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) 
        ovvero, per il personale della area D, per particolari incarichi 
        aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è prevista a domanda degli 
        interessati. Annualmente saranno definiti le tipologie, il numero dei 
        corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso 
        per aree e profili, ammesso a partecipare. 
         
        L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente 
        disponibili, organizza in via prioritaria: 
         
        nell’a.s.1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del profilo 
        di direttore dei servizi generali e amministrativi;  
        a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per 
        il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato 
        delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in due 
        scaglioni, rispettivamente nell’anno 2000 e nell’anno 2001, secondo 
        l’ordine delle graduatoria previste dall’allegato 7 all’art.50. Inoltre 
        a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi 
        finalizzati alla mobilità professionale all’interno della stessa area 
        per il riassorbimento dell’eventuale soprannumero  
        a partire dall’a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i 
        percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree 
        superiori;  
        a partire dall’a.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.  
        Ai sensi dell’art.13, comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa 
        ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello 
        centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in 
        servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno 
        realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire 
        l’assolvimento della frequenza dei corsi..  
         
        I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale. 
        L’organizzazione è affidata all’Amministrazione centrale della Pubblica 
        Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e 
        delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai 
        Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell’Amministrazione 
        Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati 
        dall’Ispettorato per l’Istruzione Artistica. 
         
        I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta 
        articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico 
        flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in 
        situazione e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con 
        materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze.  
         
        Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto 
        in materia di formazione dal presente contratto. 
         
         
         
        Art. 45 - Aggiornamento 
         
        1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale 
        del personale per realizzare le esigenze connesse al regime 
        dell’autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. 
        L’Osservatorio di cui all’art.12 del C.C.N.L. individua, eventuali 
        ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le 
        tematiche di cui all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di 
        aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai 
        diversi profili professionali. 
         
         
         
        Art. 46 - Formazione Specialistica 
         
        1. Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 
        sono attivati adeguati percorsi di formazione. 
         
        2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a 
        verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche 
        responsabilità . 
         
        3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai 
        profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di 
        formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica 
        per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 in base ad un 
        ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7. 
         
         
         
        Art. 47 - Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno 
        dell’area 
         
        1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all’interno della 
        medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate 
        iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a 
        far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili 
        professionali emergenti dall’attuazione dall’autonomia scolastica. 
        Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del 
        personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla 
        acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno 
        trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in 
        relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab. C allegata al 
        C.C.N.L.. 
         
        2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la 
        finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il 
        personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è 
        ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo 
        professionale con soprannumero. 
         
         
         
        Art. 48 - Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori 
         
        Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 
        febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge 
        n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi 
        con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un 
        profilo di area superiore. 
         
        Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio dall’area A) 
        all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente integrato 
        nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124 del 3 
        maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall’area A) all’area 
        B) - e del 30% - per il passaggio dall’area B) all’area C) - dei posti 
        disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo 
        scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all’art.6, comma 
        9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99. 
         
        I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità 
        quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente 
        disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in 
        conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica 
        istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della 
        conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS. 
         
        Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti 
        per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso 
        del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per 
        l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo 
        che ha dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno 
        cinque anni di effettivo servizio nell’area di appartenenza. 
         
        L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo 
        avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite 
        test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e 
        professionali posseduti. 
         
        I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B (distinte 
        per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata 
        di almeno 60 ore.  
         
        I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C) (distinte 
        per profili) hanno la durata di almeno 80 ore. 
         
        La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste 
        nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di test, 
        e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato 
        nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di 
        studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della 
        preselezione. 
         
        L’accesso all’area D, è riservato per il del 30% dei posti disponibili. 
        Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo 
        dell’area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il 
        profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso 
        dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La 
        procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta 
        strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla 
        valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e 
        dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già 
        considerati ai fini della preselezione 
         
        I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio 
        all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure 
        di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o 
        regionale. 
         
        Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a compimento 
        tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di 
        posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti 
        disposizioni per l’a.s.1999/2000  
         
        Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal 
        presente articolo i posti disponibili annualmente dell’area B e 
        dell’area C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita 
        tramite lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati 
        trasformata in permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge 
        n. 124/99. 
         
         
         
        Art. 49 - Corsi di formazione per il conferimento del profilo di 
        direttore dei servizi generali ed amministrativi 
         
        Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui 
        all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. . 
         
        I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il 
        consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per 
        garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed 
        aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi 
        generali ed amministrativi.  
         
        I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e attività 
        in situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a 
        distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con 
        tecnologie di rete e di video conferenze. 
         
        Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi 
        contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto. 
         
        Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli 
        istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative già dotati di 
        personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile, in 
        qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o 
        segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo. 
        Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di 
        titoli culturali e professionali. I criteri per l’individuazione degli 
        anzidetti crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al 
        comma 14 del presente articolo. 
         
        Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere 
        attraverso la somministrazione di test . Al termine viene effettuata una 
        valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con i 
        corsisti. 
         
        I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi partecipano i 
        responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in 
        quiescenza dal 1° settembre 2000.  
         
        Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - 
        purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi 
        dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle 
        del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni 
        scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in 
        vigore della citata legge. 
         
        I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni 
        indicate dall’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 
        partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite 
        nell’allegato 5 del presente contratto. 
         
        I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel 
        cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio dei 
        responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace 
        organizzazione dell’attività corsuale il personale in argomento presenta 
        all’Ufficio scolastico provinciale competente apposita domanda nei 
        termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo 
        provvedimento. 
         
        L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di 
        formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze 
        rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività 
        formativa prevista in aula. 
         
        Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai 
        partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite 
        sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta, 
        partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà 
        essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale. 
         
        L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione centrale del 
        Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto 
        previsto in materia di formazione dal presente contratto. Per 
        l’attuazione e la gestione finanziaria dei corsi l’Amministrazione 
        centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici 
        Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.  
         
        E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale 
        paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente 
        contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la 
        progettazione e il monitoraggio dei corsi in argomento. 
         
         
         
        Art. 50 - Funzioni per la valorizzazione della professionalità del 
        personale Ata 
         
        1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le 
        funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte 
        nell’allegato 6 al presente contratto. 
         
        2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo 
        l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e funzioni 
        in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di 
        valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto. 
         
        3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, 
        sentite le OO.SS. determina in numero delle funzioni aggiuntive da 
        distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive 
        dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito 
        il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole 
        istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, 
        garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale 
        di:  
         
        assistente amministrativo;  
        assistente tecnico;  
        collaboratore scolastico;  
        cuoco.  
        La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre. 
         
        Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate funzioni 
        aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due collaboratori 
        scolastici.  
         
        - La misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio delle 
        funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è 
        così definita: 
         
        assistente amministrativo: £. 2.000.000;  
        assistente tecnico: £. 2.000.000;  
        cuoco: £. 2.000.000;  
        collaboratore scolastico: £. 1.200.000.  
        Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede 
        entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto. 
         
         
         
        Art. 51 - Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed 
        amministrativi 
         
        A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed 
        amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata 
        superiore ai 20 giorni , dall’assistente amministrativo a cui è stato 
        assegnato l’incarico di cui all’art.50. e che, a sua volta, è sostituito 
        secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze 
         
        Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del responsabile 
        amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi 
        all’assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria 
        di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti 
        amministrativi.  
         
        Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica assistenti 
        amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette funzioni, la 
        sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato 
        apposita domanda secondo l’ordine di una graduatoria formata in base al 
        punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. 
        In mancanza di aspiranti l’incarico verrà assegnato per reggenza dal 
        Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed 
        amministrativi di scuola viciniore. 
         
        In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi 
        e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di 
        istituto di cui all’art.50, è sostituito da uno degli assistenti 
        amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o 
        dall’assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella 
        qualifica di appartenenza. 
         
         
         
        Art. 52 - Orario di lavoro del personale ATA 
         
        1 - Orario di lavoro 
         
        1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del personale 
        ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle 
        istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni 
        educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori. 
         
        1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative 
        antimeridiane per sei giorni. 
         
        L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le 
        prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del 
        comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a 
        completamento dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere 
        programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di 
        funzionamento dell’Istituzione scolastica. 
         
        1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 
        continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 
        30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
        dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque 
        prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 
        7 ore e 12 minuti. 
         
        1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio 
        sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di 
        servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo 
        di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti 
        orario di lavoro 
         
        1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del 
        C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di 
        lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e 
        degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: 
         
        orario di lavoro flessibile;  
        orario plurisettimanale;  
        turnazioni.  
        2 - Orario di lavoro flessibile. 
         
        2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di 
        apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio 
        dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di 
        lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata 
        e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate 
        lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi 
        di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, 
        fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego 
        delle risorse umane ecc.).  
         
        2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste 
        dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, 
        vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con 
        le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga 
        adottato dall’Istituzione scolastica. 
         
        2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le 
        eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di 
        tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età 
        scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 
        - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze 
        del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal 
        restante personale. 
         
        3 - Orario plurisettimanale 
         
        - La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, 
        viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva 
        un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze 
        di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con 
        particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende 
        agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale 
        coinvolto. 
         
        3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale 
        devono essere osservati i seguenti criteri: 
         
        a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 
        ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per 
        non più di 3 settimane continuative; 
         
        b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i 
        periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere 
        individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, 
        rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno 
        scolastico. 
         
        3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono 
        essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro 
        ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate 
        lavorative. 
         
        4 - Turnazioni 
         
        4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario 
        di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque 
        o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di 
        attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di 
        orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di 
        servizio. 
         
        4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario 
        di lavoro su turni sono i seguenti: 
         
        a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da 
        coprire a rotazione l’intera durata del servizio; 
         
        b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla 
        base delle professionalità necessarie in ciascun turno; 
         
        c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale 
        subentrante e quello del turno precedente; 
         
        d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà 
        essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse 
        alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica; 
         
        e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili 
        nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere 
        superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da 
        ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei 
        giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano 
        presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate 
        esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della 
        disponibilità del personale; 
         
        f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. 
        Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo 
        compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno 
        festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno 
        successivo. 
         
        - Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti 
        nella tabella d/2 allegata al presente contratto. 
         
        4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a 
        richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno 
        diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di 
        gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno. 
         
        5 - Ritardi 
         
        5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo 
        del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui 
        si è verificato il ritardo. 
         
        5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del 
        dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione 
        cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non 
        inferiori alla mezza ora. 
         
        6 - Recupero e riposi compensativi. 
         
        6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di 
        servizio sono retribuite. 
         
        6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni 
        impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può 
        richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche 
        in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo 
        compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione 
        scolastica. 
         
        6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere 
        cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo 
        primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione 
        scolastica. 
         
        6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere 
        cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere 
        usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico 
        nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di 
        funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle 
        predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti 
        del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite. 
         
        7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici. 
         
        7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel 
        seguente modo: 
         
        a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in 
        compresenza del docente; 
         
        b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle 
        attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui 
        è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le 
        esercitazioni. 
         
        - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti 
        tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale 
        tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di 
        lavorazione o uffici di loro competenza. 
         
        8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali. 
         
        8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario 
        della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il 
        personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto 
        in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari 
        individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento 
        dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle 
        seguenti Istituzioni scolastiche: 
         
        Istituzioni scolastiche educative; 
         
        Istituti con annessi aziende agrarie; 
         
        Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 
        dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 
         
        8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il 
        numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale 
        che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri 
        individuati al punto 8.1del presente comma. 
         
        9 - Relazioni sindacali 
         
        9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti 
        commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola 
        istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 
        del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999. 
         
        10 - Disposizioni comuni 
         
        All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore 
        dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano 
        dell’attività inerente la materia del presente articolo. 
         
        Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed 
        espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano 
        delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al 
        responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e 
        amministrativi. 
         
        Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non 
        potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
        dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS.. 
         
        - L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro 
        riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli 
        eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
         
         
         
        Art. 53 - Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, 
        tecnico e ausiliario 
         
        1. La consistenza degli organici provinciali del personale 
        amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura 
        stabilita dall’art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive 
        modificazioni. 
         
        La dotazione organica provinciale è ripartita tra: 
         
        dotazioni di base d’istituto in relazione ai carichi di lavoro, (ad 
        esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna 
        istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole 
        coordinate, durata del tempo - scuola, attività di educazione permanente 
        e corsi di istruzione degli adulti);  
        dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di reti o consorzi 
        di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a 
        favore delle scuole collegate o consorziate;  
        assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche con 
        particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari 
        situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio, 
        laboratori anche non previsti in ordinamento, attività integrative 
        extracurricolari, scuole con elevata frequenza di immigrati, iniziative 
        promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui al D.P.R. 
        567/1996.  
        Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall’art.5, comma 
        4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, 
        al fine di raggiungere l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) 
        delle dotazioni di personale. 
         
         
         
        Mobilità 
         
        Art. 54 - Mobilita’ territoriale e professionale del Personale docente, 
        educativo ed ata 
         
        Principi generali 
         
        La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all’art.15, comma 
        2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali: 
         
        Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la revisione 
        delle operazioni all’interno delle fasi, anche mediante il 
        riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge 
        o contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli istituti di 
        mobilità annuale e dell’assegnazione provvisoria, alla luce della 
        verifica della loro efficacia. 
         
        La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio 
        tra le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la necessità 
        di conferire stabilità al servizio e continuità all’offerta formativa 
        distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento 
        del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema 
        dell’istruzione. A conclusione del processo di dimensionamento delle 
        scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle 
        istituzioni scolastiche, previsti dal d.p.r.233/98, e comunque a partire 
        dall’anno scolastico 2001/2002, tale quadro di stabilità troverà una più 
        compiuta realizzazione con riguardo sia alla mobilità volontaria sia 
        alla mobilità d’ufficio.  
         
        Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei ad 
        assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle 
        titolarità sono: 
         
        mantenimento della titolarità , per 1 anno, a richiesta 
        dell’interessato, per i perdenti posto da trasferire d’ufficio, che 
        verranno utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con 
        il titolo di studio posseduto – ove non sia possibile nella stessa 
        scuola di appartenenza – in scuole facenti parte dello stesso distretto 
        territoriale;  
        limitazione per un biennio della possibilità di presentare domanda di 
        mobilità per coloro che siano stati soddisfatti relativamente alla prima 
        preferenza del modulo domanda ( ad eccezione della richiesta, come prima 
        preferenza del codice sintetico di un’intera provincia o di un distretto 
        comprendente più comuni);  
        promozione della stabilità del servizio e della continuità dell’offerta 
        formativa, attraverso la garanzia di significative maggiorazioni di 
        punteggio al personale che volontariamente assicuri la permanenza 
        nell’istituto per un adeguato numero di anni.  
        Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità 
        professionale, dopo aver assicurato la mobilità professionale per gli 
        appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero, 
        individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione equilibrata 
        delle opportunità tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità 
        professionale. 
         
        Attivazione della programmazione delle iniziative di formazione, 
        riconversione e riqualificazione di cui all’art.15, commi. 4 e 5 del 
        C.C.N.L., sulla base dell’anagrafe professionale da istituire e 
        aggiornare periodicamente e dell’individuazione del presumibile 
        fabbisogno di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6 del 
        medesimo art.15, il personale che ha acquisito il titolo professionale 
        mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di 
        riconversione, deve essere assegnato, anche d’ufficio, nell’insegnamento 
        o al profilo coerente con il corso frequentato.  
         
        Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di tutti i titoli 
        professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni 
        all’insegnamento relative alle classi di concorso confluite in ambiti 
        disciplinari. 
         
        Attuazione dell’art.1, comma 3, della L.124/99, che esclude la 
        possibilità, per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento in 
        altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in 
        altra provincia prima di tre anni scolastici.  
         
        Disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, 
        della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle 
        condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché 
        determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al 
        reclutamento. 
         
        Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del personale 
        transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo. 
         
        La contrattazione decentrata relativa alla mobilità territoriale e 
        professionale del personale della scuola per l’anno scolastico 2000/2001 
        viene avviata non oltre l’ultima decade del prossimo mese di 
        settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali 
        l’Amministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le 
        informazioni e utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi 
        alla mobilità. 
         
        Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la 
        Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e 
        criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione 
        specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti e dei titoli 
        artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti 
        titoli sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive, 
        un’apposita commissione articolata a seconda delle materie di 
        insegnamento. La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e 
        termini per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce 
        i criteri per dar corso alla mobilità professionale.  
         
        Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su 
        richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica 
        Istruzione può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale 
        interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di 
        cui al presente contratto. 
         
         
         
         
         
        Art. 55 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
        docente, educativo ed ata 
         
        Principi generali 
         
        1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e 
        assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sarà 
        rapportata ai principi e criteri che seguono: 
         
        in relazione al piano delle disponibilità, qualificato impiego del 
        personale, in funzione delle professionalità possedute e del 
        contenimento delle situazioni di esubero;  
        tutela del personale che ha perduto posto per il rientro nella sede di 
        precedente titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;  
        priorità delle utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle d’ufficio, 
        nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto a quelle, 
        soltanto a domanda, da fuori provincia;  
        garanzia di attribuzione del miglior trattamento economico eventualmente 
        spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di concorso , 
        profilo;  
        individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione del 
        piano delle disponibilità;  
        criteri per l’assegnazione del personale nell’ambito dell’organico 
        funzionale di istituto  
        coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati dalla contrattazione 
        decentrata nazionale da parte degli accordi territoriali;  
        ridefinizione dei criteri di utilizzazione del personale inidoneo, per 
        motivi di salute, ai compiti di istituto.  
         
         
        Art. 56 - Mobilità intercompartimentale volontaria 
         
        Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità 
        intercompartimentale, previste nell’intesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai 
        sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche e integrazioni, 
        con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e le modalità per 
        dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale scolastico, 
        come previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L.. 
         
        Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di 
        valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità 
        intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con 
        contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale 
        utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti 
        pubblici. 
         
        Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale 
        è garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso, 
        ruoli o profili in esubero. 
         
        Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33 comma 2 del 
        D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione 
        delle disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula 
        accordi con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di 
        posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella 
        scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di 
        favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del 
        personale scolastico, 
         
        Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno: 
         
        la determinazione numerica dei posti da ricoprire e le sedi di servizio;
         
        le funzioni e le mansioni da svolgere;  
        i titoli di studio richiesti ovvero la posizione ricoperta con riguardo 
        alla corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare;  
        l’inquadramento giuridico ed economico del personale all’atto del 
        trasferimento, nonché, ove previste, le indennità di prima sistemazione 
        e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;  
        eventuali specifiche professionalità e/o esperienze particolari 
        acquisite. 
         
        A seguito degli accordi, l’Amministrazione scolastica adotta il 
        necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità del 
        personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed 
        alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di 
        valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto 
        integrativo sulla mobilità interna, in vigore. 
         
        A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del 
        C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione. 
         
        Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine 
        dell’anno scolastico, non è consentita mobilità verso altra 
        Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno scolastico. 
         
        E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente 
        appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto e 
        comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le 
        operazioni di mobilità interna, solo in casi di esigenze particolari, 
        debitamente documentate. 
         
        Disapplicazioni 
         
        art, 48 e 55 del CCNL 1995 
         
         
         
        Tutela della salute nell’ambiente di lavoro  
         
        Art. 57 - Finalità 
         
        1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e 
        di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e 
        di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, 
        modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito 
        dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di 
        realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni 
        scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai 
        successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme 
        legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto 
        collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di 
        rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico. 
         
         
         
        Art. 58 - Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
         
        In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti 
        o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i 
        rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 
        rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 
        rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti 
        fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali 
        Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono 
        eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali 
        (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono 
        essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal 
        contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996. 
         
        Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per 
        la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del 
        D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle 
        seguenti indicazioni: 
         
        il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso 
        ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli 
        segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende 
        effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi 
        congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un 
        addetto da questi incaricato;  
        laddove il D.Lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di istituto 
        di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la 
        consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e 
        tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante 
        dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la 
        disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del 
        rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della 
        consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
        facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di 
        consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, 
        depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le 
        proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi 
        conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul 
        verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è 
        consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del 
        servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, 
        programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 
        nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito 
        all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del 
        D.Lgs.626/94;  
        il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere 
        le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi 
        e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i 
        preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del 
        lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità 
        degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve 
        inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;  
        il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la 
        sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione 
        richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a 
        fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente 
        connesso alla sua funzione;  
        il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla 
        formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del 
        D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per 
        la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i 
        contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal 
        Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo 
        paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in 
        considerazione di particolari esigenze;  
        il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire 
        pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e 
        nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le 
        rappresentanze sindacali;  
        per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs.626/94, i 
        rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le 
        rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari 
        pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli 
        adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del 
        D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo 
        di lavoro.  
         
         
        Art. 59 - Degli organismi paritetici territoriali 
         
        Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa 
        di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e 
        sicurezza, integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo 
        nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i 
        compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del 
        D.Lgs.626/94. 
         
        Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative 
        formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera 
        subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro 
        rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il 
        processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello 
        territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la 
        realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la 
        funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte 
        sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e 
        formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non 
        escludendo la via giurisdizionale. 
         
         
         
        Art. 60 - Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza 
         
        1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene 
        e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale 
        Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della 
        normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, 
        di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e 
        alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali 
        a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti 
        si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio 
        Nazionale Paritetico. 
         
         
         
        Art. 61 - Norme di rinvio 
         
        Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento 
        al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. 
        N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e 
        sicurezza.
          
         
         
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